CONDIZIONI DI RECIPROCITA’
Ad ogni buon fine si rammenta che per quei Paesi con i quali sono in vigore determinate categorie di accordi internazionali (si fa riferimento, in via esemplificativa, agli accordi di regolamentazione degli investimenti internazionali, gli accordi di stabilimento, i Trattati di amicizia e commercio), la materia degli acquisti immobiliari e della costituzione o partecipazione societaria, per quanto negli stessi contemplata, prescinde dalla verifica della condizione di reciprocità ex articolo 16 delle Preleggi, fatte salve le eccezioni espressamente indicate nelle singole schede Paese. AFGHANISTAN ACQUISTI IMMOBILIARI: Non è verificata la condizione di reciprocità per l’acquisto di terreni COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA': E' verificata la condizione di reciprocità E' verificata la condizione di reciprocità per l’assunzione del e cariche sociali ALBANIA Accordi in vigore con l'Albania: ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI Firmato a Roma il 12.09.1991 Entrato in vigore il 29.01.1996 CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO Firmato a Tirana il 12.12.1994 Entrato in vigore il 21.12.1999 ALGERIA Accordi in vigore con l'Algeria: CONVENZIONE ITALO-FRANCESE SULLA RECIPROCA ASSISTENZA GIUDIZIARIA E SUL RILASCIO DI ATTI DI STATO CIVILE Firmato a Roma il 12.01.1955 LA CONVENZIONE NON RISULTA RIMESSA FORMALMENTE IN VIGORE DALL'ALGERIA DOPO L'INDIPENDENZA, MA RISULTA UGUALMENTE APPLICATA TRA I DUE PAESI ACCORDO PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI SUI REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE AEREA. Firmato ad Algeri il 24.02.1977 Entrato in vigore il 23.12.1982 CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE L'EVASIONE E LA FRODE FISCALI, CON PROTOCOLLO Firmato ad Algeri il 03.02.1991 Entrato in vigore il 30.06.1995 ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI Firmato ad Algeri il 18.05.1991 Entrato in vigore il 26.11.1993
SCAMBIO DI LETTERE RELATIVO ALL'ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI DEL 18.05.1991Firmato ad Algeri il 28.07.1991Entrato in vigore il 26.11.1993
ANDORRA (Principato) ACQUISTI IMMOBILIARI: Non è verificata la condizione di reciprocità. Tuttavia si fa presente che di fatto è consentito l'acquisto di un terreno di un massimo di 1000 mq, sul quale costruire una casa le cui dimensioni non possono eccedere il 33% del terreno e che qualsiasi acquisto di una proprietà, edificio, casa o terreno dovrà comunque essere autorizzato dal Governo e comunicato al Comune dove si trova il bene per il pagamento delle imposte locali. COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA' E' verificata la condizione di reciprocità alle seguenti condizioni: 2/3 del capitale deve essere andorrano o di stranieri che vivono in Andorra da oltre 20 anni; le cariche principali devono essere attribuite alla maggioranza del capitale; gli statuti e le autorizzazioni devono essere redatti unicamente in lingua catalana; il capitale iniziale deve essere interamente sottoscritto e versato. I contributi previdenziali sono per il 13% a carico del datore di lavoro e dal 5 al 9% a carico dei dipendenti; Il costo per la creazione di una società ammonta a circa 1.230 Euro per le S.p.a., ed a 100 Euro per le S.r.l. Non esistono imposte dirette sugli utili delle imprese, imposte sul e persone fisiche o sul patrimonio. ANGOLA ACQUISTI IMMOBILIARI: E' verificata la condizione di reciprocità. COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA': E' verificata la condizione di reciprocità. ANTILLE OLANDESI ACQUISTI IMMOBILIARI: E' verificata la condizione di reciprocità. COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA': E' verificata la condizione di reciprocità. ARABIA SAUDITA Accordi in vigore con l'Arabia Saudita: ACCORDO PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI SUI REDDITI E SUL PATRIMONIO DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE AEREA. Firmato a Riad il 24.11.1985 Entrato in vigore l'08.11.1989 ACCORDO SULLA RECIPROCA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO Firmato a Gedda il 10.09.1996 Entrato in vigore il 22.05.1998 ARGENTINA
Accordi in vigore con l'Argentina:CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO Firmato a Roma il 15.11.1979Entrato in vigore il 15.12.1983CONVENZIONE RELATIVA ALL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA E AL RICONOSCIMENTO E ESECUZIONE DELLE SENTENZE IN MATERIA CIVILE Firmato a Roma il 09.12.1987Entrato in vigore l'01.07.1990ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVOFirmato a Buenos Aires il 22.05.1990Entrato in vigore il 14.10.1993PROTOCOLLO MODIFICATIVO DELLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 15.11.1979 PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE L'EVASIONE FISCALE Firmato a Bologna il 03.12.1997Entrato in vigore il 14.03.2001MEMORANDUM SULLA COOPERAZIONE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE TRA I RISPETTIVI MINISTERI DELL'INDUSTRIAFirmato a Washington il 17.04.2002Entrato in vigore il 17.04.2002ACCORDO QUADRO RIGUARDANTE LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE IN ARGENTINA, CON ANNESSIFirmato a Buenos Aires il 23.10.2002 Entrato in vigore il 23.10.2002 Assunzione di cariche sociali in società di diritto localeSecondo quanto prescritto dalla normativa argentina in materia societaria, i cittadini stranieri non residenti in Argentina possono assumere, in linea generale, cariche sociali in una Società per Azioni di diritto locale, anche qualora non ne siano azionisti. Tuttavia, la predetta normativa stabilisce che la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione debba essere residente in Argentina. Lo stesso regime è adottato anche per quanto attiene al a residenza degli amministratori della Società a Responsabilità Limitata. ARMENIA Accordi in vigore con l'Armenia: ACCORDO SULLA PROMOZIONE E LA RECIPROCA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO Firmato a Roma il 23.07.1998 Entrato in vigore il 13.01.2003 AUSTRALIA COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA': E' verificata la condizione di reciprocità. Accordi in vigore con l'Australia: ACCORDO DI EMIGRAZIONE E STABILIMENTO Firmato a Canberra il 26.09.1967
Entrato in vigore il 08.07.1971CONVENZIONE ITALO-BRITANNICA PER L'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALEFirmato a Londra il 17.12.1930Entrato in vigore il 07.06.1932ESTESA ALL'AUSTRALIA IL 09.11.1933RIMESSA IN VIGORE CON NOTA DEL 13.03.1948 - GU N. 217 DEL 17.09.1948. ACCORDO PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI SUI REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DEL TRASPORTO AEREO INTERNAZIONALEFirmato a Canberra il 13.04.1972Entrato in vigore il 09.04.1976
AZERBAIJAN Accordi in vigore con l'Azerbaijan: ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO Firmato a Roma il 25.09.1997 Entrato in vigore il 04.02.2000 BAHAMAS ACQUISTI IMMOBILIARI: E' verificata la condizione di reciprocità per la persona fisica, mentre non è verificata la condizione di reciprocità per la persona giuridica. COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA': 1. E' verificata la condizione di reciprocità per la persona fisica; 2. è verificata la condizione di reciprocità per la persona giuridica purché questa non abbia interessi in proprietà immobiliari situate in Italia, salvo che mediante la detenzione di leasing di proprietà per uso ufficio. BAHREIN ACQUISTI IMMOBILIARI: Dato in corso di verifica COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA': E' verificata la condizione di reciprocità. BANGLADESH Accordi in vigore con il Bangladesh: CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO Firmato a Roma il 20.03.1990 Entrato in vigore il 07.07.1996 ACCORDO PER LA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO Firmato a Roma il 20.03.1990 Entrato in vigore 20.09.1994 BARBADOS Accordi in vigore con Barbados: ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO
Firmato a Bridgetown il 25.10.1995Entrato in vigore il 21.07.1997
BELIZE ACQUISTI IMMOBILIARI: E' verificata la condizione di reciprocità. COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA': E' verificata la condizione di reciprocità. BENIN ACQUISTI IMMOBILIARI: DATO NON DISPONIBILE. COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA': E' verificata la condizione di reciprocità. BIELORUSSIA Accordi in vigore con la Bielorussia: ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO Non verificata la condizione di reciprocità per l’acquisto di proprietà immobiliari Firmato a Minsk il 25.07.1995 Entrato in vigore il 12.08.1997 BOLIVIA Accordi in vigore con la Bolivia: ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO Firmato a Roma il 30.04.1990 Entrato in vigore 22.02.1992 BOSNIA ERZEGOVINA Accordi in vigore con la Bosnia Erzegovina: ACCORDO SULLA RECIPROCA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO Firmato ad Ancona il 19.05.2000 Entrato in vigore il 10.02.2005 BRASILE ACQUISTI IMMOBILIARI: 1. E' verificata la condizione di reciprocità COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA': E' verificata la condizione di reciprocità Per l’assunzione delle cariche sociali è necessaria la residenza in Italia. Accordi in vigore con il Brasile: CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO Firmato a Roma il 03.10.1978
Entrato in vigore il 24.04.1981TRATTATO RELATIVO ALL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA AL RICONOSCIMENTO ED ALL'ESECUZIONE DELLE SENTENZE IN MATERIA CIVILEFirmato a Roma il 17.10.1989Entrato in vigore l'01.06.1995
BULGARIA A seguito dell'adesione della Bulgaria all'Unione Europea, a partire dal 1° gennaio 2007 non si rende più necessario l'accertamento del e condizioni di reciprocità ex articolo 16 delle Preleggi, applicandosi viceversa i principi e le norme dell'ordinamento comunitario e la normativa nazionale attuativa del diritto comunitario. Accordi in vigore con la Bulgaria: CONVENZIONE INTESA A EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E A PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON ANNESSO PROTOCOLLO DI ACCORDO Firmato a Sofia il 21.09.1988 Entrato in vigore il 10.06.1991 ACCORDO RELATIVO ALLA RECIPROCA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO Firmato a Roma il 05.12.1988 Entrato in vigore il 27.12.1990 CONVENZIONE PER L'ASSISTENZA GIUDIZIARIA E PER IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DELLE SENTENZE IN MATERIA CIVILE Firmato a Roma il 18.05.1990 Entrato in vigore l'01.04.1994 BURKINA FASO ACQUISTI IMMOBILIARI: E' verificata la condizione di reciprocità. COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA': E' verificata la condizione di reciprocità. BURUNDI ACQUISTI IMMOBILIARI: Non è verificata la condizione di reciprocità. COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA': E' verificata la condizione di reciprocità. CAMERUN Accordi in vigore con il Camerun: ACCORDO SULLA PROMOZIONE E RECIPROCA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI Firmato a Yaoundè il 29.06.1999 Entrato in vigore il 01.04.2004
CANADA ACQUISTI IMMOBILIARI: 1. E’ verificata la condizione di reciprocità per l’acquisto di edifici, mentre per quanto concerne l’acquisto di terreni agricoli sono previste le seguenti condizioni: Per le province di British Columbia, New Brunswick, Newfoundland, Nova Scotia e Ontario
è verificata la condizione di reciprocità Per la Provincia di Alberta è verificata la condizione di reciprocità per l’acquisto di terreni con una superficie massima totale di 20 acri (ca. 8 ettari); Per la Provincia del Manitoba è verificata la condizione di reciprocità per l’acquisto di terreni con una superficie massima totale a 40 acri (ca. 16 ettari); Per la Provincia del Quebec non è verificata la condizione di reciprocità Per la Provincia di Prince Edward Island è verificata la condizione di reciprocità per l’acquisto di terreni con una superficie massima totale di 5 acri Per la provincia del Saskatchewan è verificata la condizione di reciprocità per l’acquisto di terreni con una superficie massima totale a 10 acri Per le province del Northwest Territories, Nunavut e Yukon , non è verificata la condizione di reciprocità per l’acquisto di terreni. 2. E' verificata la condizione di reciprocità per gli acquisti a titolo gratuito sia con atti inter vivos che mortis causa. COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA': 1. E' verificata la condizione di reciprocità in tutti i settori economici ad eccezione di quel o finanziario dove la legge prevede limiti alla proprietà azionaria straniera; 2. le cariche sociali possono essere ricoperte da stranieri che non possono comunque detenere la maggioranza nel Consiglio d'Amministrazione. Accordi in vigore con il Canada: CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI Firmato a Toronto il 17.11.1977 Entrato in vigore l'01.01.1980 ALLA SUA ENTRATA IN VIGORE LA CONVENZIONE HA ABROGATO GLI ACCORDI DI DOPPIA IMPOSIZIONE DEL 29.03.1932 E DEL 29.10.1974. VEDI PROTOCOLLO DI MODIFICA DEL 20.03.1989. PROTOCOLLO RECANTE MODIFICHE ALLA CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI DEL 17.11.1977 Firmato a Ottawa il 20.03.1989 Entrato in vigore il 22.02.1994 CAPO VERDE ACQUISTI IMMOBILIARI: E' verificata la condizione di reciprocità. COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA': E' verificata la condizione di reciprocità. REPUBBLICA CECA A seguito dell'adesione della Repubblica Ceca all'Unione Europea, a partire dal 1° maggio 2004 non si rende più necessario l'accertamento delle condizioni di reciprocità ex articolo 16 delle Preleggi, applicandosi viceversa i principi e le norme dell'ordinamento comunitario e la normativa nazionale attuativa del diritto comunitario. Accordi in vigore con la repubblica Ceca: CONVENZIONE CIRCA L'ESECUTORIETA' DELLE SENTENZE IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE Firmata a Roma il 6-04-1922 Entrata in vigore il 31-05-1926 CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO Firmata a Praga il 5-05-1981
Entrata in vigore il 26-06-1984ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI Firmato a Roma il 22-01-1996Entrato in vigore il 1-11-1997
CIAD Accordi in vigore con il Ciad: ACCORDO PER PROTEGGERE E FAVORIRE GLI INVESTIMENTI DI CAPITALE, CON PROTOCOLLO ADDIZIONALE Firmato a Roma l'11.06.1969 Entrato in vigore l'11.06.1969 CILE Accordi in vigore con il Cile: ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI,CON PROTOCOLLO Firmato a Santiago del Cile l'08.03.1993 Entrato in vigore l'08.02.1995 CINA Accordi in vigore con la Cina: ACCORDO PER LA PROMOZIONE E LA RECIPROCA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO Firmato a Roma il 28.01.1985 Entrato in vigore il 28.08.1987 ACCORDO PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO, CON PROTOCOLLO ADDIZIONALE Firmato a Pechino il 31.10.1986 Entrato in vigore il 13.12.1990 TRATTATO PER L'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE, CON ALLEGATI Firmato a Pechino il 20.05.1991 Entrato in vigore l'01.01.1995 ACCORDO PER LA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI STIPULATO CON LA REGIONE SPECIALE AMMINISTRATIVA DI HONG KONG DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI CINA Firmato a Roma il 28.11.1995 Entrato in vigore il 02.02.1998 CIPRO A seguito dell'adesione dI Cipro all'Unione Europea, a partire dal 1° maggio 2004 non si rende più necessario l'accertamento delle condizioni di reciprocità ex articolo 16 delle Preleggi, applicandosi viceversa i principi e le norme dell'ordinamento comunitario e la normativa nazionale attuativa del diritto comunitario. Accordi in vigore con Cipro: CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO, CON PROTOCOLLO Firmata a NICOSIA 24.04.1974
Entrata in vigore il 09.06.1983. RETROATTIVAMENTE DAL 01.01.1970PROTOCOLLO CHE MODIFICA LA CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO DEL 24.04.1974 Firmato a NICOSIA 07.10.1980 Entrato in vigore il 09.06.1983
COLOMBIA ACQUISTI IMMOBILIARI: E' verificata la condizione di reciprocità COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA': 1. E' verificata la condizione di reciprocità con le seguenti eccezioni e limitazioni: a) non è verificata la condizione di reciprocità nei servizi pubblici, e nei settori di trattamento dei rifiuti tossici e risorse naturali non rinnovabili; b) è verificata la condizione di reciprocità negli istituti finanziari con una partecipazione straniera non superiore al 10%; 2. è verificata la condizione di reciprocità, senza limitazione, per l'assunzione di cariche sociali. Accordi in vigore con la Colombia: CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI SUI REDDITI E SUL PATRIMONIO AFFERENTI ALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA E AEREA, CON SCAMBIO DI NOTE Firmato a Bogotà il 21.12.1979 Entrato in vigore il 09.10.1987 REPUBBLICA DEL CONGO Accordi in vigore con la Repubblica del Congo: ACCORDO PER LA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI Firmato a Brazzaville il 17.03.1994 Entrato in vigore il 10.01.2003 REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO ACQUISTI IMMOBILIARI: Non è verificata la condizione di reciprocità. COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA': 1. E' verificata la condizione di reciprocità; 2. è verificata la condizione di reciprocità per quanto concerne le cariche sociali, salvo l'obbligo di residenza per l'Amministratore Unico e l'Amministratore Delegato. COREA DEL SUD Accordi in vigore con la Corea: ACCORDO SULLA RECIPROCA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI Firmato a Seul il 10.01.1989 Entrato in vigore il 25.06.1992 CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO, CON PROTOCOLLO Firmato a Seul il 10.01.1989
Entrato in vigore il 14.07.1992DICHIARAZIONE CONGIUNTA SULLE PICCOLE E MEDIE IMPRESEFirmato a Roma il 03.03.2000Entrato in vigore il 03.03.2000MEMORANDUM DI INTESA SUL SOSTEGNO E LO SVILUPPO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESEFirmato a Seul il 20.07.2000Entrato in vigore il 20.07.2000
COSTA D'AVORIO ACQUISTI IMMOBILIARI: E' verificata la condizione di reciprocità. COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA': E' verificata la condizione di reciprocità. Accordi in vigore con la Costa d'Avorio: CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO E SCAMBIO DI NOTE Firmato ad Abidjan il 30.07.1982 Entrato in vigore il 15.05.1987 COSTA RICA ACQUISTI IMMOBILIARI: E' verificata la condizione di reciprocità. COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA': E' verificata la condizione di reciprocità. CROAZIA Accordi in vigore con la Croazia: CONVENZIONE PER LA RECIPROCA ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E AMMINISTRATIVA Firmata a Roma il 03.12.1960 Entrata in vigore il 19.01.1967 ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI (*) Firmato a Zagabria il 05.11.1996 Entrato in vigore il 12.06.1998 (*) Nel caso in cui la sua applicazione dovesse incontrare difficoltà da parte croata, considerato che l'ordinamento giuridico croato consente l'acquisto immobiliare da parte degli stranieri e le autorità croate hanno chiarito la natura puramente procedimentale delle autorizzazioni ivi previste, l'accesso al a proprietà immobiliare in Italia da parte dei cittadini croati è comunque consentito. MEMORANDUM D'INTESA SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE Firmato a Zagabria il 25.3.2003 Entrato in vigore il 15.3.2004 CUBA Accordi in vigore con Cuba: ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO E SCAMBIO DI LETTERE
Firmato a Roma il 07.05.1993Entrato in vigore il 23.08.1995
REPUBBLICA DOMINICANA ACQUISTI IMMOBILIARI: 1. E' verificata la condizione di reciprocità per l'acquisto di un primo immobile che non ecceda la superficie di 2.000 m.q.; 2. è verificata la condizione di reciprocità, anche per acquisti successivi, se effettuati da parte di: - coniuge di cittadino domenicano e genitore di figlio(a) nato(a) nella Repubblica Domenicana; - banche commerciali, finanziarie o istituti di credito stranieri legalmente radicati nel Paese; - compagnie, società o associazioni costituite o stabilitesi nel Paese, ma a condizione che la quota straniera non superiore al 49%; - chi acquisti per usucapione o successione ereditaria. COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA': E' verificata la condizione di reciprocità, con una partecipazione di capitale straniero fino al 100%, in tutti i settori tranne che in quel o turistico, finanziario ed agricolo, dove è ammessa una partecipazione straniera non superiore al 49%; ECUADOR Accordi in vigore con l’Ecuador: ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO Firmato a Roma il 25.10.2001 Entrato in vigore il 01.02.2005 CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO Firmata a Quito il 23.05.1984 Entrata in vigore l'01.02.1990 EGITTO Accordi in vigore con l'Egitto: CONVENZIONE SULLE NOTIFICAZIONI DEGLI ATTI, SULLE COMMISSIONI ROGATORIE E SULLA COLLABORAZIONE GIUDIZIARIA E GLI STUDI GIURIDICI IN MATERIA CIVILE, COMMERCIALE E DI STATO DELLE PERSONE Firmata a Roma il 02.04.1974 Entrata in vigore il 03.03.1978 CONVENZIONE SUL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DELLE SENTENZE IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE E DI STATO DELLE PERSONE Firmata a Il Cairo il 03.12.1977 Entrata in vigore il 30.10.1981 CONVENZIONE CONTRO LA DOPPIA IMPOSIZIONE IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI Firmata a Roma il 07.05.1979 Entrata in vigore il 28.04.1982 ACCORDO PER LA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO
Firmato a Il Cairo il 02.03.1989Entrato in vigore il 01.05.1994PROTOCOLLO DI INTESA PER IL SOSTEGNO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE EGIZIANE Firmato a Il Cairo l'01.03.1998Entrato in vigore il 18.05.1999SCAMBIO DI LETTERE RELATIVO ALLA LINEA DI CREDITO PER LO SVILUPPO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE, QUALE MODIFICA AL PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE NEL QUADRO DEL PROGRAMMA PER IL SOSTEGNO ALLA PICCOLA E MEDIA IMPRENDITORIA EGIZIANA DEL 01.03.1998Firmato a Il Cairo il 05.10.2000 - 17.10.2000 Entrato in vigore il 17.10.2000
EL SALVADOR ACQUISTI IMMOBILIARI: E' verificata la condizione di reciprocità. COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA': E' verificata la condizione di reciprocità. EMIRATI ARABI UNITI Accordi in vigore con gli Emirati Arabi Uniti: CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO Firmato ad Abu Dhabi il 21.01.1995 Entrato in vigore il 05.11.1997 ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO Firmato ad Abu Dhabi il 22.01.1995 Entrato in vigore il 29.04.1997 ERITREA Accordi in vigore con l'Eritrea: ACCORDO IN MATERIA DI PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO Firmato a Roma il 06.02.1996 Entrato in vigore il 14.07.2003 VEDI SCAMBIO DI LETTERE INTEGRATIVO DELL'ART. 3 DEL 20.04/26.04.1999. ESTONIA A seguito dell'adesione dell'Estonia all'Unione Europea, a partire dal 1° maggio 2004 non si rende più necessario l'accertamento delle condizioni di reciprocità ex articolo 16 delle Preleggi, applicandosi viceversa i principi e le norme dell'ordinamento comunitario e la normativa nazionale attuativa del diritto comunitario. Accordi in vigore con l'Estonia: CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
Firmata a ROMA 20.03.1997 Entrata in vigore il 22.02.2000 ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLOFirmato a Roma il 20.03.1997. Entrato in vigore il 09.05.2000
ETIOPIA Accordi in vigore con l'Etiopia: ACCORDO PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI SUI REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE AEREA Firmato ad Addis Abeba il 25.11.1971 Entrato in vigore il 20.10.1976 ACCORDO PER LA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO Firmato ad Addis Abeba il 23.12.1994 Entrato in vigore l'08.05.1997 FILIPPINE Accordi in vigore con le Filippine: CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO Firmato a Roma il 05.12.1980 Entrato in vigore il 15.06.1990 ACCORDO RELATIVO ALLA PROMOZIONE E ALLA RECIPROCA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO Firmato a Roma il 17.06.1988 Entrato in vigore il 04.11.1993 MEMORANDUM DI INTESA SULLA COOPERAZIONE TRA LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE Firmato a Manila il 21.10.1997br> Entrato in vigore il 19.02.1998 GABON Accordi in vigore con il Gabon: ACCORDO SULLA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO Firmato a Librevil e il 28.06.1999 Entrato in vigore il 07.07.2006 GEORGIA Accordi in vigore con la Georgia: ACCORDO SULLA PROMOZIONE E RECIPROCA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO Firmato a Roma il 15.05.1997 Entrato in vigore il 26.07.1999 CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE
SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLOFirmato a Roma il 31.10.2000Entrato in vigore il 19.2.2004
GHANA ACQUISTI IMMOBILIARI: 1. Non è verificata la condizione di reciprocità per la persona fisica; 2. è verificata la condizione di reciprocità per l'acquisto di un bene immobile che sia parte del capitale di una società, registrata in Italia, anche se l'acquisto è fatto con capitale straniero. COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA': E' verificata la condizione di reciprocità. Accordi in vigore con il Ghana: ACCORDO PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI SUI REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA E AEREA Firmato ad Accra il 23.08.1968 Entrato in vigore il 24.03.1977 VEDI SCAMBIO DI NOTE DEL 30.06.1972 PER LA RETROATTIVITA' AL 01.01.1961 DI QUESTO ACCORDO GIAMAICA Accordi in vigore con la Giamaica ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI Firmato a Kingston il 29.09.1993 Entrato in vigore il 09.11.1995 GIAPPONE ACQUISTI IMMOBILIARI: E' verificata la condizione di reciprocità. COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA': E' verificata la condizione di reciprocità. Accordi in vigore con il Giappone: SCAMBIO DI NOTE PER LA RECIPROCA ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E PENALE Firmato a Tokyo il 05.10.1937 RIMESSO IN VIGORE DOPO LA GUERRA CON SCAMBIO DI NOTE DEL 23.06.195 (GU N. 170 DEL 28.07.1954) CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO Firmato a Tokyo il 20.03.1969 Entrato in vigore il 15.02.1973 PROTOCOLLO RECANTE MODIFICA ALLA CONVENZIONE DEL 20.03.1969 PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO Firmato a Roma il 14.02.1980 Entrato in vigore il 28.01.1982 GIBILTERRA ACQUISTI IMMOBILIARI: E' verificata la condizione di reciprocità (art. 299 paragrafo 4 Trattato CE).
COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':E' verificata la condizione di reciprocità (art. 299 paragrafo 4 Trattato CE). GIORDANIA Accordi in vigore con la Giordania: ACCORDO PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE SUI REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA Firmato ad Amman il 09.02.1970 Entrato in vigore il 06.07.1977 ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI Firmato ad Amman il 21.07.1996 Entrato in vigore il 17.01.2000 SCAMBIO DI LETTERE RELATIVO A UN PROGRAMMA DI SUPPORTO INTEGRATO ALLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA GIORDANA, CON ALLEGATO RELATIVO ALLA LINEA DI CREDITO DI SOSTEGNO ALLA PROMOZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN GIORDANIA (AID 6182) Firmato ad Amman il 30.09.2001 Entrato in vigore il 30.09.2001 GUATEMALA ACQUISTI IMMOBILIARI: E' verificata la condizione di reciprocità con l'esclusione dei beni ubicati lungo la fascia territoriale di confine, per una larghezza di 15 Km, e lungo la fascia litoranea, per una larghezza di 3 Km. COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA': E' verificata la condizione di reciprocità con l'unica limitazione che nel e S.P.A. i componenti del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, se stranieri, siano residenti in Italia. GUINEA ACQUISTI IMMOBILIARI: E' verificata la condizione di reciprocità. COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA': Non è verificata la condizione di reciprocità. Accordi in vigore con la Guinea: ACCORDO PER AGEVOLARE GLI INVESTIMENTI DI CAPITALI Firmato a Roma il 20.02.1964 Entrato in vigore il 20.02.1964 HAITI ACQUISTI IMMOBILIARI: Non è verificata la condizione di reciprocità. COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA': E' verificata la condizione di reciprocità. HONDURAS ACQUISTI IMMOBILIARI: 1) è verificata la condizione di reciprocità, senza limitazioni, in zone diverse da quel e indicate al punto 2; 2) è verificata la condizione reciprocità limitatamente ad un solo bene urbano destinato ad
uso abitativo nel e zone di confine, nei litorali marittimi e nel e isole;3) non è verificata la condizione di reciprocità per quanto riguarda i terreni nelle zone di confine, nei litorali marittimi e nelle isole. COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':E’ verificata la condizione di reciprocità.
HONG KONG Accordi in vigore con HONG KONG ACCORDO PER LA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI STIPULATO CON LA REGIONE SPECIALE AMMINISTRATIVA DI HONG KONG DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI CINA Firmato a Roma il 28.11.1995 Entrato in vigore il 02.02.1998 INDIA Accordi in vigore con l'India: CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO Firmato a New Delhi il 19.02.1993 Entrato in vigore il 23.11.1995 ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI Firmato a Roma il 23.11.1995 Entrato in vigore il 26.03.1998 MEMORANDUM DI INTESA PER LO SVILUPPO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE Firmato a New Delhi il 06.01.1998 Entrato in vigore il 06.01.1998 MEMORANDUM DI INTESA SULLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE Firmato a New Delhi il 17.10.2000 Entrato in vigore il 17.10.2000 INDONESIA Accordi in vigore con l'Indonesia: ACCORDO PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO Firmato a Jakarta il 18.02.1990 Entrato in vigore il 02.09.1995 ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI Firmato a Roma il 25.04.1991 Entrato in vigore il 24.06.1995 MEMORANDUM DI INTESA SULLA COOPERAZIONE TRA PICCOLE E MEDIE IMPRESE Firmato a Jakarta l'08.10.1998 Entrato in vigore l'08.10.1998 IRAN Accordi in vigore con l'Iran: ACCORDO SULLA RECIPROCA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO
Firmato a Roma il 10.03.1999Entrato in vigore l'08.08.2003
IRAQ ACQUISTI IMMOBILIARI: In linea di principio non è verificata la condizione di reciprocità ad eccezione della sola regione del Kurdistan. COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA': E' verificata la condizione di reciprocità. ISRAELE (compresi i Territori amministrati dall'Autorità palestinese) ACQUISTI IMMOBILIARI: E' verificata la condizione di reciprocità. COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA': E' verificata la condizione di reciprocità. Accordi in vigore con Israele: ASSUNZIONE DI CARICHE SOCIALI IN SOCIETÀ DI DIRITTO LOCALE E’ verificata la condizione di reciprocità ACCORDO PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI SUI REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE AEREA E MARITTIMA Firmato a Tel Aviv il 10.06.1955 Entrato in vigore il 25.06.1957 CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO Firmato a Roma l'08.09.1995 Entrato in vigore il 06.08.1998 ISOLA DI MAN ACQUISTI IMMOBILIARI: E' verificata la condizione di reciprocità. COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA': E' verificata la condizione di reciprocità. ISOLEVERGINIBRITANNICHE ACQUISTI IMMOBILIARI: E' verificata la condizione di reciprocità. COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA': E' verificata la condizione di reciprocità. ISOLE DEL CANALE O NORMANNE ACQUISTI IMMOBILIARI: E' verificata la condizione di reciprocità. COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA': E' verificata la condizione di reciprocità. KAZAKHSTAN Vigono con il Kazakhstan i seguenti Accordi: ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO
Firmato a Roma il 22.09.1994Entrato in vigore il 12.07.1996CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO E SCAMBIO DI NOTEFirmato a Roma il 22.09.1994Entrato in vigore il 26.02.1997
KENIA Accordi in vigore con il Kenya: ACCORDO IN MATERIA DI PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI CON PROTOCOLLO Firmato a Roma il 16.09.1996 Entrato in vigore il 04.08.1999 KYRGHIZISTAN ACQUISTI IMMOBILIARI: Investitori individuali: E' verificata la condizione di reciprocità per l'acquisto di immobili commerciali ed industriali; per quanto riguarda l'acquisto di proprietà e terreni residenziali da parte di cittadini stranieri la condizione di reciprocità non è formalmente verificata, in quanto occorre un'autorizzazione; tuttavia si fa presente che la stessa è facilmente concessa dimostrando che l'acquisto della residenza è a scopo abitativo personale. Non è verificata la condizione di reciprocità per l'acquisto di proprietà residenziali a scopo speculativo (il problema è tuttavia superabile con la costituzione di una società di diritto kyrgyzo, che può essere anche posseduta al 100% da un cittadino straniero); Non è verificata la condizione di reciprocità per l'acquisto di terreni agricoli. Investimenti immobiliari da parte di società: Le attività di investimento seguono discipline diverse: Società con capitale straniero in minoranza (inferiore al 30%): sono equiparate agli investitori locali. Possono acquistare terreni e fabbricati di qualsiasi genere. Per quanto concerne i terreni commerciali ed industriali, l'acquisto può essere in uso permanente o con affitto di 99 anni. In linea di massima, quando si acquista da privati non si ha bisogno di alcuna approvazione suppletiva oltre ai normali permessi, ai quali sono soggette tutte le società (registrazione, atto notarile, catasto terreni, permessi di costruzione, etc.). Quando si acquista da Enti Pubblici (Stato, Municipalità) le limitazioni (affitto per 99 anni) riguardano generalmente il solo terreno, tenendo separata l'area edilizia sulla quale sorge il fabbricato (in uso permanente) dall'area circostante, che viene invece data in affitto. Società con capitale straniero in maggioranza: gli stranieri possono detenere anche il 100% di società locali, con esclusione di pochi settori. Non esistono restrizioni agli investimenti, possono acquistare fabbricati (ad usi abitativo-civili ed industriali) e terreni di carattere industriale e residenziale (per i terreni il periodo massimo d'affitto è di 49 anni). Hanno invece bisogno di permessi speciali per quanto concerne i terreni agricoli, che, comunque, non vengono concessi per periodi superiori a 49 anni di affitto rinnovabile. COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA' E' verificata la condizione di reciprocità per la costituzione di persone giuridiche, nonché filiali e rappresentanze. Non esistono preclusioni al a possibilità di ricoprire cariche sociali. KUWAIT Accordi in vigore con il Kuwait: ACCORDO PER LA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO Firmato a Roma il 17.12.1987 Entrato in vigore il 21.05.1990 CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO E PROTOCOLLO DI CORREZIONE DEL 15.12.1989 Firmato a Roma il 17.12.1987 Entrato in vigore l'11.01.1993 PROTOCOLLO DI MODIFICA DELLA CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI DEL 17.12.1987 Firmato a Kuwait City il 17.03.1998 Entrato in vigore il 25.04.2000 Il presente protocollo costituisce parte integrante del a convenzione e rimarrà in vigore fino a quando resterà in vigore la convenzione ACCORDO SULLA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA, IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DI SENTENZE IN MATERIA CIVILE Firmato a Kuwait City l'11.12.2002 Entrato in vigore il 21.12.2004 LAOS ACQUISTI IMMOBILIARI: Non è verificata la condizione di reciprocità. COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA': 1. E' verificata la condizione di reciprocità; 2. è verificata la condizione di reciprocità per l'assunzione delle cariche di Amministratore Unico, di membro del C.d.A. e di Amministratore Delegato. LETTONIA A seguito dell'adesione della Lettonia all'Unione Europea, a partire dal 1° maggio 2004 non si rende più necessario l'accertamento del e condizioni di reciprocità ex articolo 16 delle Preleggi, applicandosi viceversa i principi e le norme dell'ordinamento comunitario e la normativa nazionale attuativa del diritto comunitario. Accordi in vigore con la Lettonia: ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO Firmato a RIGA 21.05.1997 Entrato in vigore il 02.03.1999 MEMORANDUM DI INTESA SULLA COOPERAZIONE IN MATERIA DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE. Firmato a RIGA 12.11.2002 Entrato in vigore il 30.04.2003 LIBANO Accordi in vigore con il Libano: CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI FISCALI SUI REDDITI
DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA E AEREAFirmato a Beirut il 09.06.1966Entrato in vigore l'01.08.1968CONVENZIONE RELATIVA ALL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA RECIPROCA IN MATERIA CIVILE, COMMERCIALE E PENALE, ALL'ESECUZIONE DELLE SENTENZE E DELLE DECISIONI ARBITRALI E ALL'ESTRADIZIONE Firmato a Beirut il 10.07.1970Entrato in vigore il 17.05.1975ACCORDO SULLA RECIPROCA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO Firmato a Beirut il 07.11.1997Entrato in vigore il 09.02.2000
LIBERIA ACQUISTI IMMOBILIARI: Non è verificata la condizione di reciprocità sia per quanto riguarda gli atti inter vivos che mortis causa; COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA': 1. Non è verificata la condizione di reciprocità; 2. è verificata la condizione di reciprocità per l'assunzione, al 'interno di società italiane, delle cariche di Amministratore Unico, Membro del C.d.A. o Amministratore Delegato. LIBIA Accordi in vigore con la Libia: ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI Firmato a Roma il 13.12.2000 Entrato in vigore il 20.10.2004 ACCORDO PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI SUI REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE AEREA Firmato a Roma il 28.05.1976 Entrato in vigore il 20.10.1977 LITUANIA A seguito dell'adesione della Lituania all'Unione Europea, a partire dal 1° maggio 2004 non si rende più necessario l'accertamento del e condizioni di reciprocità ex articolo 16 delle Preleggi, applicandosi viceversa i principi e le norme dell'ordinamento comunitario e la normativa nazionale attuativa del diritto comunitario. Accordi in vigore con la Lituania: CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO Firmata a VILNIUS 04.04.1996 Entrata in vigore il 03.06.1999 ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO Firmato a ROMA 01.12.1994 Entrato in vigore il 15.04.1997 MACEDONIA (ex Repubblica Jugoslava di)
Accordi in vigore con la Macedonia: CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO Firmato a Roma il 20.12.1996Entrato in vigore l'08.06.2000ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE CONVENZIONE VERRA' DENUNCIATA E CESSERA' DI AVERE EFFETTO LA CONVENZIONE DEL IL 24.02.1982 CON LA JUGOSLAVIAACCORDO SULLA MUTUA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLOFirmato a Skopje il 26.02.1997 Entrato in vigore il 28.05.1999
MADAGASCAR ACQUISTI IMMOBILIARI: Non è verificata la condizione di reciprocità sia per gli acquisti a titolo oneroso che per quelli a titolo gratuito. COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA': 1. E' verificata la condizione di reciprocità senza limitazioni, anche per quanto concerne le cariche sociali, a condizione che la società stessa non sia titolare di beni immobili; 2. è verificata la condizione di reciprocità, con una partecipazione straniera non superiore al 49%, qualora la società stessa sia titolare di beni immobili. Tale limite del 49% andrà altresì osservato per quanto concerne le cariche sociali. MALAYSIA Accordi in vigore con la Malaysia: ACCORDO PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO, CON PROTOCOLLO E SCAMBIO DI LETTERE Firmato a Kuala Lumpur il 28.01.1984 Entrato in vigore il 25.01.1986 ACCORDO SULLA RECIPROCA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI Firmato a Kuala Lumpur il 04.01.1988 Entrato in vigore il 25.10.1990 MALI ACQUISTI IMMOBILIARI: E' verificata la condizione di reciprocità. COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA': E' verificata la condizione di reciprocità. MALTA A seguito dell'adesione dI Malta all'Unione Europea, a partire dal 1° maggio 2004 non si rende più necessario l'accertamento delle condizioni di reciprocità ex articolo 16 delle Preleggi, applicandosi viceversa i principi e le norme dell'ordinamento comunitario e la normativa nazionale attuativa del diritto comunitario. Accordi in vigore con Malta:
ACCORDO RELATIVO ALLA COOPERAZIONE ECONOMICA E ALLA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON SCAMBIO DI NOTE Firmato a LA VALLETTA 28.07.1967 Entrato in vigore il 15.10.1973 ACCORDO PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO Firmato a LA VALLETTA 16.07.1981 Entrato in vigore l'8.05.1985
MAROCCO Accordi in vigore con il Marocco: CONVENZIONE DI RECIPROCO AIUTO GIUDIZIARIO, DI ESECUZIONE DELLE SENTENZE E DI ESTRADIZIONE Firmato a Roma il 12.02.1971 Entrato in vigore il 22.05.1975 CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI Firmato a Rabat il 07.06.1972 Entrato in vigore il 10.03.1983 VEDI PROTOCOLLO AGGIUNTIVO DEL 28.05.1979 ACCORDO RELATIVO ALLA RECIPROCA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON SCAMBIO DI LETTERE Firmato a Rabat il 18.07.1990 Entrato in vigore il 07.04.2000 SCAMBIO DI NOTE CHE MODIFICA L'ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI DEL 18.07.1990 Firmato a Rabat il 15.10.1991 Entrato in vigore il 07.04.2000 ISOLE MAURITIUS ACQUISTI IMMOBILIARI: Non è verificata la condizione di reciprocità. COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA': E' verificata la condizione di reciprocità. Accordi in vigore con le isole Mauritius: CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO Firmato a Port Luis il 09.03.1990 Entrato in vigore il 28.04.1995 MESSICO Accordi in vigore con il Messico: CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE L'EVASIONE FISCALE, CON PROTOCOLLO Firmato a Roma l'08.07.1991 Entrato in vigore il 12.03.1995 ACCORDO SULLA PROMOZIONE E RECIPROCA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO Firmato a Roma il 24.11.1999 MOLDOVA Accordi in vigore con la Moldova: ACCORDO SULLA PROMOZIONE E RECIPROCA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO Firmato a Roma il 19.9.1997 Entrato in vigore il 26.8.2001 Memorandum d'Intesa in materia di cooperazione industriale e di sviluppo delle piccole e medie imprese Firmato a Roma il 27.11.2003 Entrato in vigore il 22.4.2004 MONACO (Principato) ACQUISTI IMMOBILIARI: E' verificata la condizione di reciprocità. COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA': E' verificata la condizione di reciprocità. ASSUNZIONE DI CARICHE SOCIALI IN SOCIETÀ DI DIRITTO LOCALE E’ verificata la condizione di reciprocità MONGOLIA Accordi in vigore con la Mongolia: ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI Firmato a Roma il 15.01.1993 Entrato in vigore l'01.09.1995 MOZAMBICO Accordi in vigore con il Mozambico: PROTOCOLLO FINANZIARIO PER L'ATTUAZIONE DI UN "PROGRAMME AID" A FAVORE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE, CON N. 10 ANNESSI TECNICI Firmato a Maputo l'11.12.1996 Entrato in vigore il 17.10.2001 ACCORDO SULLA PROMOZIONE E RECIPROCA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO Firmato a Maputo il 14.12.1998 Entrato in vigore il 17.11.2003 CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI Firmato a Maputo il 14.12.1998 Entrato in vigore il 6.8.2004 MYANMAR ACQUISTI IMMOBILIARI: Non è verificata la condizione di reciprocità. COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA': 1. E' verificata la condizione di reciprocità nei seguenti settori: industria, manifattura, edilizia, commercio, servizi, attività alberghiere, turismo; 2. è verificata la condizione di reciprocità per la "Joint-venture" a condizione che il
conferimento del 'investitore straniero sia di almeno il 35% del capitale in azioni ordinarie.
NEPAL ACQUISTI IMMOBILIARI: Non è verificata la condizione di reciprocità. COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA': E' verificata la condizione di reciprocità ad eccezione del e società che operano in settori specifici, un cui elenco esaustivo è consultabile online al sito web del “Trade Promotion Centre” nepalese, NICARAGUA Accordi in vigore con il Nicaragua: ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI Firmato a Managua il 20.04.2004 Entrato in vigore il 22.05.2006 NIGERIA Accordi in vigore con la Nigeria: ACCORDO SULLA PROMOZIONE E RECIPROCA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI Firmato a Roma il 27.09.2000 Entrato in vigore il 22.08.2005 ACCORDO PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI SUI REDDITI DERIVANTI DALLA NAVIGAZIONE AEREA E MARITTIMA, CON SCAMBIO DI NOTE Firmato a Lagos il 22.02.1977 Entrato in vigore l'11.09.1978 NUOVA ZELANDA ACQUISTI IMMOBILIARI: E' verificata la condizione di reciprocità limitatamente all'acquisto di immobili di superficie non superiore ai cinque ettari, o di valore non superiore al controvalore in euro di $N.Z. 10 milioni; COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA': E' verificata la condizione di reciprocità. Accordi in vigore con la Nuova Zelanda: CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO Firmato a Roma il 06.12.1979 Entrato in vigore il 23.03.1983 OMAN Accordi in vigore con l'Oman: ACCORDO PER LA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI Firmato a Roma il 23.06.1993 Entrato in vigore il 23.01.1997 CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
Firmato a Mascate il 06.05.1998Entrato in vigore il 22.10.2002
PAKISTAN Accordi in vigore con il Pakistan: CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO Firmato a Roma il 22.06.1984 Entrato in vigore il 27.02.1992 ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI Firmato ad Islamabad il 19.07.1997; Entrato in vigore il 22.06.2001 PALAU ACQUISTI IMMOBILIARI: Non è verificata la condizione di reciprocità. COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA': E' verificata la condizione di reciprocità. PANAMA ACQUISTI IMMOBILIARI: E' verificata la condizione di reciprocità. Accordi in vigore con Panama: TRATTATO DI AMICIZIA, COMMERCIO E NAVIGAZIONE Firmato a Panama il 07.10.1965 Entrato in vigore il 19.10.1968 PARAGUAY ACQUISTI IMMOBILIARI: E' verificata la condizione di reciprocità. COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA': E' verificata la condizione di reciprocità. PERU' Accordi in vigore con il Perù: ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO Firmato a Roma il 05.05.1994 Entrato in vigore il 18.10.1995 POLONIA A seguito dell'adesione della Polonia all'Unione Europea, a partire dal 1° maggio 2004 non si rende più necessario l'accertamento delle condizioni di reciprocità ex articolo 16 delle Preleggi, applicandosi viceversa i principi e le norme dell'ordinamento comunitario e la normativa nazionale attuativa del diritto comunitario. Accordi in vigore con la Polonia: CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO
Firmata a ROMA 21.06.1985 Entrata in vigore il 26.09.1989 ALLA SUA ENTRATA IN VIGORE HA CESSATO DI AVERE EFFETTO L'ACCORDO DEL 09.11.1973. VEDI AVVISO DI RETTIFICA IN GU N. 98 DEL 28.04.1989 ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO Firmato a VARSAVIA 10.05.1989 Entrato in vigore il 10.01.1993 CONVENZIONE PER L'ASSISTENZA GIUDIZIARIA E PER IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DELLE SENTENZE IN MATERIA CIVILE Firmata a VARSAVIA 28.04.1989 Entrata in vigore il 01.03.1992 MEMORANDUM DI INTESA SULLA COLLABORAZIONE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE Firmato a VARSAVIA 06.12.1999 Entrato in vigore il 06.12.1999
QATAR Accordi in vigore con il Qatar: ACCORDO SULLA RECIPROCA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI Firmato a Roma il 22.03.2000 Entrato in vigore il 01.08.2004 ROMANIA A seguito dell'adesione della Romania all'Unione Europea, a partire dal 1° gennaio 2007 non si rende più necessario l'accertamento del e condizioni di reciprocità ex articolo 16 delle Preleggi, applicandosi viceversa i principi e le norme dell'ordinamento comunitario e la normativa nazionale attuativa del diritto comunitario. Accordi in vigore con la Romania: CONVENZIONE CONCERNENTE L'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E PENALE Firmata a Bucarest l'11.11.1972 Entrata in vigore il 04.08.1975 ALLA SUA ENTRATA IN VIGORE SONO DECADUTE LE CONVENZIONI DEL 25.07.1873 E DEL 17.08.1880 CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON ALLEGATO PROTOCOLLO Firmata a Bucarest il 14.01.1977 Entrata in vigore il 06.02.1979 ACCORDO SULLA RECIPROCA PROMOZIONE E GARANZIA DEGLI INVESTIMENTI DI CAPITALI Firmato a Bucarest il 14.01.1977 Entrato in vigore il 06.02.1979 ACCORDO PER LA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO Firmato a Roma il 06.12.1990 Entrato in vigore il 14.03.1995 MEMORANDUM DI INTESA SULLA COOPERAZIONE PER LE PICCOLE E MEDIE
IMPRESEFirmato a Bucarest il 22.03.2001Entrato in vigore il 26.08.2002
FEDERAZIONE RUSSA Accordi in vigore con la Federazione Russa: ACCORDO SULLA PROMOZIONE E SULLA RECIPROCA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI Firmato a Roma il 09.04.1996 Entrato in vigore il 07.07.1997 ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE ACCORDO SONO DA CONSIDERARSI DECADUTI L'ACCORDO DEL 30.11.1989 E IL MEMORANDUM DEL 27.01.1994 CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO Firmata a Roma il 09.04.1996 Entrata in vigore il 30.11.1998 LA CONVENZIONE DEL 26.02.1985 CESSERA' DI AVERE EFFETTO ALL'ATTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE CONVENZIONE MEMORANDUM DI INTESA SULLA COOPERAZIONE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE Firmato a Roma il 21.05.1998 Entrato in vigore il 21.05.1998 SAINT VINCENT AND GRENADINE ACQUISTI IMMOBILIARI: E' verificata la condizione di reciprocità. COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA': E' verificata la condizione di reciprocità. SAIPAN e GUAM ACQUISTI IMMOBILIARI: E' verificata la condizione di reciprocità. COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA': E' verificata la condizione di reciprocità. SAN MARINO ACQUISTI IMMOBILIARI E COSTITUZIONI/PARTECIPAZIONI SOCIETARIE Sono riconosciuti ai cittadini ed al e persone giuridiche di San Marino i diritti concernenti gli acquisti immobiliari ed il diritto societario, in virtù della particolare situazione di enclave in territorio italiano di tale Stato e di una consolidata prassi amministrativa interna, confermata dai provvedimenti interni che estendono ai cittadini della Repubblica di San Marino l’ambito di applicazione del Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n.30. Accordi in vigore con San Marino: CONVENZIONE DI AMICIZIA E BUON VICINATO Firmato a Roma il 31.03.1939 Entrato in vigore il 30.09.1939 SENEGAL ACQUISTI IMMOBILIARI: E' verificata la condizione di reciprocità. COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA': E' verificata la condizione di reciprocità nel rispetto delle seguenti limitazioni: 1. nelle società di import/export il capitale detenuto dal cittadino straniero non può superare il 49%; 2. non è consentita la creazione di società finalizzate all'esercizio di attività di "bar- ristorante". Accordi in vigore con il Senegal: CONVENZIONE INTESA A EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI SUI REDDITI DELLE IMPRESE DI NAVIGAZIONE AEREA Firmata a Dakar il 29.12.1988 Entrata in vigore il 07.02.1995 CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI Firmata a Roma il 20.07.1998 Entrata in vigore il 24.10.2001 SERBIA E MONTENEGRO ACQUISTI IMMOBILIARI: 1. E' verificata la condizione di reciprocità, solo per l'acquisto di appartamenti od edifici residenziali, da parte di una persona fisica che non svolga attività economiche in Italia; 2. è verificata la condizione di reciprocità, anche per l'acquisto di beni immobili necessari al o svolgimento di un'attività economica, da parte di una persona fisica o giuridica che svolga un'attività economica in Italia. COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA': E' verificata la condizione di reciprocità. Vigono con la Jugoslavia i seguenti Accordi: CONVENZIONE PER LA RECIPROCA ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E AMMINISTRATIVA Firmata a Roma il 03.12.1960 Entrata in vigore il 19.01.1967 VEDI SCAMBIO DI NOTE DEL 07.05.1962 CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO, CON PROTOCOLLO Firmata a Belgrado il 24.02.1982 Entrata in vigore il 03.07.1985 LA PRESENTE CONVENZIONE HA CESSATO DI AVERE EFFETTO IL 08.06.2000 (DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA CONVENZIONE DEL 20.12.1996) NEI RAPPORTI CON LA MACEDONIA SEYCHELLES ACQUISTI IMMOBILIARI: Non è verificata la condizione di reciprocità. COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA': E' verificata la condizione di reciprocità purchè la società stessa non abbia interessi o proprietà immobiliari. SIERRA LEONE ACQUISTI IMMOBILIARI: Non è verificata la condizione di reciprocità
COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA': E' verificata la condizione di reciprocità E’ verificata la condizione di reciprocità per l’assunzione delle cariche sociali SINGAPORE ACQUISTI IMMOBILIARI: 1. Non è verificata la condizione di reciprocità per l'acquisto di beni fondiari; 2. è verificata la condizione di reciprocità, senza limitazioni, per l'acquisto di edifici, o parte di edifici, da destinare ad uso industriale, commerciale o da adibire ad uffici. 3. è verificata la condizione di reciprocità per l'acquisto di appartamenti in condominio, ad uso residenziale. Le stesse limitazioni valgono anche per le donazioni e per le successioni. COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA': 1. E' verificata la condizione di reciprocità; 2. per quanto concerne le cariche sociali è richiesto che almeno un membro del Consiglio d'Amministrazione abbia residenza stabile in Italia. Accordi in vigore con Singapore: CONVENZIONE ITALO-BRITANNICA PER L'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE Firmata a Londra il 17.12.1930 Entrata in vigore il 07.06.1932 RIMESSO IN VIGORE CON NOTA BRITANNICA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 44 DEL TRATTATO DI PACE, IL 13.03.1948 (GU N. 217 DEL 17.09.1948) CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO Firmata a Singapore il 29.01.1977 Entrata in vigore il 12.01.1979 SIRIA Accordi in vigore con la Siria: ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO Firmato a Roma il 20.02.2002 Entrato in vigore il 13.11.2003 CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI SUI REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA E AEREA Firmata a Damasco il 20.12.1973 Entrata in vigore il 22.07.1976 SLOVACCHIA A seguito dell'adesione della Slovacchia all'Unione Europea, a partire dal 1° maggio 2004 non si rende più necessario l'accertamento del e condizioni di reciprocità ex articolo 16 delle Preleggi, applicandosi viceversa i principi e le norme dell'ordinamento comunitario e la normativa nazionale attuativa del diritto comunitario. Accordi in vigore con la Slovacchia: CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO Firmata a PRAGA 05.05.1981 Entrata in vigore il 26.06.1984 LA PRESENTE CONVENZIONE HA ABROGATO QUELLA DEL 28.08.1973 ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI
Firmato a Bratislava il 30.07.1998 Entrato in vigore il 22.11.2000PER LA CLAUSOLA DI DURATA FARE RIFERIMENTO AL TESTO INGLESE, CHE PREVALE IN CASO DI DIVERGENZECONVENZIONE RELATIVA ALL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E PENALE Firmata a PRAGA 06.12.1985 Entrata in vigore il 01.11.1990
SLOVENIA A seguito dell'adesione della Slovenia all'Unione Europea, a partire dal 1° maggio 2004 non si rende più necessario l'accertamento del e condizioni di reciprocità ex articolo 16 delle Preleggi, applicandosi viceversa i principi e le norme dell'ordinamento comunitario e la normativa nazionale attuativa del diritto comunitario. Accordi in vigore con la Slovenia: ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO Firmato a ROMA 08.03.2000 Entrato in vigore il 11.08.2003 SOMALIA ACQUISTI IMMOBILIARI: E' verificata la condizione di reciprocità. COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA': E' verificata la condizione di reciprocità. SRI LANKA Accordi in vigore con lo Sri Lanka: CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO Firmata a Colombo il 28.03.1984 Entrata in vigore il 09.05.1991 ACCORDO RELATIVO ALLA RECIPROCA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO Firmato a Colombo il 25.03.1987 Entrato in vigore il 20.03.1990 LE DISPOSIZIONI DELL'ART. 10 SI APPLICHERANNO A TUTTI GLI INVESTIMENTI EFFETTUATI DOPO IL 07.09.1978 ST. KITTS and NEVIS ACQUISTI IMMOBILIARI: E' verificata la condizione di reciprocità. COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA': E' verificata la condizione di reciprocità. STATI UNITI d'AMERICA ACQUISTI IMMOBILIARI: E' verificata la condizione di reciprocità. COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':
E' verificata la condizione di reciprocità. Accordi in vigore con gli Stati Uniti d'America:CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO E SCAMBIO DI LETTERE Firmata a Roma il 17.04.1984Entrata in vigore il 30.12.1985SONO PREVISTE DECORRENZE DIFFERENZIATE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DI TALUNE NORME (ART. 28 PAR 2). PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI DEL 17.04.1984Firmato a Roma il 17.04.1984Entrato in vigore il 30.12.1985SCAMBIO DI NOTE INTERPRETATIVO DELLA CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI DEL 17.04.1984 Firmato a Washington il 30.12.1985Entrato in vigore il 30.12.1985TRATTATO DI AMICIZIA, COMMERCIO E NAVIGAZIONE, CON PROTOCOLLIFirmato a Roma il 02.02.1948Entrato in vigore il 26.07.1949ACCORDO INTEGRATIVO DEL TRATTATO DI AMICIZIA, COMMERCIO E NAVIGAZIONE Firmato a Washington il 26.09.1951Entrato in vigore il 02.03.1961
SUD AFRICA Accordi in vigore con il Sud Africa: CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO Firmata a Roma il 16.11.1995 Entrata in vigore il 02.03.1999 ACCORDO IN MATERIA DI PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI Firmato a Roma il 09.06.1997 Entrato in vigore il 18.03.1999 SUDAN Accordi in vigore con il Sudan: ACCORDO IN MATERIA DI PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI Firmato a Khartum il 19.10.1968 Entrato in vigore il 28.10.1974 CONFEDERAZIONE SVIZZERA ACQUISTI IMMOBILIARI: 1)è verificata la condizione di reciprocità per le persone fisiche non residente limitatamente al 'acquisto di: a) abitazioni secondarie, di vacanza ed unità d'abitazione in appart-hotel, con superficie abitabile netta non superiore ai 200 mq;
b) fondi, di pertinenza di abitazioni secondarie e di vacanza (singole unità immobiliari: vil e, fabbricati.) la cui superficie non ecceda i 1.000 mq;c) immobili ad uso esclusivamente commerciale;2) è verificata la condizione di reciprocità ampia e libera per gli eredi legittimi negli acquisti mortis causa e per i parenti dell’alienante in linea ascendente e discendente (nonni, genitori e figli) e per il suo coniuge;3) è verificata la condizione di reciprocità, limitatamente al e tipologie descritte al punto 1) per gli acquisti a titolo di permuta;4) è verificata la condizione di reciprocità per le persone giuridiche straniere limitatamente agli immobili da adibire a sede o stabilimento dell'impresa (principale o secondaria) od a fini produttivi esclusivamente attinenti all'attività economica svolta;5) non è, comunque, verificata la condizione di reciprocità per i non residenti nei seguenti casi:a) se l'acquisto del 'immobile è finalizzato ad un investimento di capitali, eccezion fatta per gli immobili ad uso commerciale;b) se si contravviene al 'obbligo di mantenere la destinazione d'uso del bene immobile, scopo per cui l'acquisto fu precedentemente effettuato. COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':1)SOCIETA' DI CAPITALI:a)S.P.A. 1) è verificata la condizione di reciprocità;2) è verificata la condizione di reciprocità per l'assunzione del a carica di Consigliere del C.d.A., salvo il caso di società il cui scopo consista nella partecipazione ad altre imprese (Holding), mentre non è verificata la condizione di reciprocità per l'assunzione della carica di Amministratore unico;b)S.R.L.: è verificata la condizione di reciprocità e non vi sono limitazioni per l'assunzione delle cariche sociali, purché uno degli amministratori sia domiciliato in Italia;2)SOCIETA' DI PERSONE:a) Società semplice: è verificata la condizione di reciprocità;b) società in nome col ettivo: è verificata la condizione di reciprocità a condizione che almeno uno dei soci risieda in Italia ed abbia, individualmente o congiuntamente agli altri soci residenti, la rappresentanza del a società;c) società in accomandita semplice: è verificata la condizione di reciprocità a condizione che almeno uno dei soci accomandatari risieda in Italia ed abbia, individualmente o congiuntamente agli altri soci accomandatari residenti, la rappresentanza del a societàAccordi in vigore con la Svizzera:CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PER REGOLARE ALCUNE QUESTIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVOFirmata a Roma il 09.03.1976Entrata in vigore il 27.03.1979LA PRESENTE CONVENZIONE HA FATTO DECADERE LO SCAMBIO DI NOTE DEL 27.11/18.12.1973 SULL'ESENZIONE FISCALE DEGLI INSEGNANTI. VEDI PROTOCOLLO DEL 28.04.1978 ACCORDO CONCERNENTE IL RISARCIMENTO DEI DANNI IN CASO DI INCIDENTI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE CON SCAMBIO DI NOTEFirmato a Roma il 16.08.1978Entrato in vigore il 15.12.1979ACCORDO TRA CEE E SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE E SVIZZERA DALL'ALTRA, SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, CON ALLEGATI, ATTO FINALE E DICHIARAZIONI
Firmato a Lussemburgo il 21.06.1999Entrato in vigore l'01.06.2002
TANZANIA Accordi in vigore con la Tanzania: SCAMBIO DI NOTE PER LA CONFERMA DELLA VALIDITA' DELLA CONVENZIONE ITALO-BRITANNICA DEL 17.12.1930 RELATIVO ALL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE Firmato a Dar Es Salaam il 30.06.1964 Entrato in vigore il 30.06.1964 CONVENZIONE PER EVITARE DOPPIE IMPOSIZIONI E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO Firmata a Dar Es Salaam il 07.03.1973 Entrata in vigore il 06.05.1983 PROTOCOLLO CHE MODIFICA LA CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI DEL 07.03.1973 Firmato a Roma il 31.01.1979 Entrato in vigore il 06.05.1983 ACCORDO PER LA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI Firmato a Dar Es Salaam il 21.08.2001 Entrato in vigore il 25.04.2003 THAILANDIA ACQUISTI IMMOBILIARI: 1. Non è verificata la condizione di reciprocità per la persona fisica; 2. è verificata la condizione di reciprocità per la persona giuridica straniera con una sede in Italia limitatamente all'acquisto di appartamenti in condominio ed a condizione che la proprietà del o straniero non superi il 40% del a superficie totale del condominio. COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA': Non è verificata la condizione di reciprocità nei sotto indicati settori (si è preferito conservare la suddivisione thailandese): -Attività agricole: agricoltura, giardinaggio, silvicoltura, al evamento di bestiame, pesca; -Attività commerciali: commercio interno di prodotti agricoli locali, commercio di beni immobili, vendita di oggetti di antiquariato o di oggetti d'arte; - Attività industriali ed artigianali: lavorazione di riso e legno, lavorazione e tessitura della seta, produzione di farina di riso, zucchero, bevande con o senza alcool, ghiaccio (e lavorazioni a freddo), prodotti farmaceutici, prodotti d'oro, argento, niello o bronzo, produzione di legno intagliato o di derivati del legno, oggetti laccati, calce, cemento e derivati, abbigliamento e calzature; - Attività terziarie: architettura, stampa, pubblicazione di quotidiani, contabilità, pubblicità, mediazione od agenzia, aste, parrucchieri, estetisti, agenzie turistiche, attività alberghiere ad eccezione del a gestione alberghiera, fotografia (compreso lo sviluppo e la stampa), lavanderie, sartorie e confezione, trasporto via terra, acqua o aria. 2) è verificata la condizione di reciprocità nei restanti settori 3) è verificata la condizione di reciprocità per quanto concerne le cariche sociali. Accordi in vigore con la Thailandia: CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO CON PROTOCOLLO Firmato a Bangkok il 22.12.1977 Entrato in vigore il 31.05.1980 TOGO ACQUISTI IMMOBILIARI: Non è verificata la condizione di reciprocità. COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA': E' verificata la condizione di reciprocità. TRINIDAD E TOBAGO Accordi in vigore con Trinidad e Tobago: CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO Firmato a Port of Spain il 26.03.1971 Entrato in vigore il 19.04.1974 TUNISIA Accordi in vigore con la Tunisia: CONVENZIONE RELATIVA ALL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE, COMMERCIALE E PENALE, AL RICONOSCIMENTO E ALL'ESECUZIONE DELLE SENTENZE E DELLE DECISIONI ARBITRALI E ALL'ESTRADIZIONE Firmata a Roma il 15.11.1967 Entrata in vigore il 19.04.1972 CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO Firmata a Tunisi il 16.05.1979 Entrata in vigore il 17.09.1981 ACCORDO PER LA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE RECIPROCA DEGLI INVESTIMENTI Firmato a Roma il 17.10.1985 Entrato in vigore il 24.06.1989 PROTOCOLLO DI ALLE CONDIZIONIE MODALITA' DI CONCESSIONE DELLA LINEA DI CREDITO PER IL PARTENARIATO TUNISINO-ITALIANO E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE TUNISINE Firmato a Tunisi il 05.04.2001 Entrato in vigore l'11.04.2002 TURCHIA Accordi in vigore con la Turchia: ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI Firmato ad Ankara il 22.03.1995 Entrato in vigore il 03.03.2004 CONVENZIONE CONCERNENTE LA PROTEZIONE GIUDIZIARIA, L'ASSISTENZA RECIPROCA DELLE AUTORITA' GIUDIZIARIE IN MATERIA CIVILE E PENALE E L'ESECUZIONE DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE Firmata a Roma il 10.08.1926 Entrata in vigore il 14.05.1931 ACCORDO PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO Firmato ad Ankara il 27.07.1990
Entrato in vigore l'01.12.1993IL PRESENTE ACCORDO, ALLA SUA ENTRATA IN VIGORE, SOSTITUISCE LA CONVENZIONE DEL 29.09.1981
UCRAINA Accordi in vigore con l'Ucraina: ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO Firmato a Roma il 02.05.1995 Entrato in vigore il 12.09.1997 CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO Firmata a Kiev il 26.02.1997 Entrata in vigore il 25.02.2003 MEMORANDUM D'INTESA SULLA COOPERAZIONE IN MATERIA DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE Firmato a Roma il 13.3.2003 Entrato in vigore il 31.5.2004 CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO Firmata a Kiev il 26.02.1997 Entrata in vigore il 25.02.2003 UGANDA Accordi in vigore con l'Uganda: ACCORDO IN MATERIA DI PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO Firmato a Roma il 12.12.1997 Entrato in vigore il 24.09.1999. MEMORANDUM DI INTESA SULL'ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE MISTA SUGLI INVESTIMENTI Firmato a Roma il 12.12.1997 Entrato in vigore il 12.12.1997 UNGHERIA A seguito dell'adesione dell'Ungheria al 'Unione Europea, a partire dal 1° maggio 2004 non si rende più necessario l'accertamento delle condizioni di reciprocità ex articolo 16 delle Preleggi, applicandosi viceversa i principi e le norme dell'ordinamento comunitario e la normativa nazionale attuativa del diritto comunitario. Accordi in vigore con l'Ungheria: TRATTATO DI COMMERCIO E NAVIGAZIONE, CON N. 2 PROTOCOLLI Firmato a ROMA 04.07.1928 Entrato in vigore il 01.06.1929 PARZIALMENTE ABROGATO IL 30.04.1950 DALL'ARTICOLO 5 DEL PROTOCOLLO DEL 28.03.1950 SUL REGIME DOGANALE. PROROGATO CON DECISIONE CEE DEL 15.11.2001 FINO AL 30.04.2005. CONVENZIONE INTESA A EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI
IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO Firmata a BUDAPEST 16.05.1977 Entrata in vigore il 01.12.1980 CONVENZIONE SULL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE Firmata a BUDAPEST 26.05.1977 Entrata in vigore il BUDAPEST 26.05.1977ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO ADDIZIONALE Firmato a ROMA 17.02.1987 Entrato in vigore il 23.02.1990 VEDI COMUNICATO DI RETTIFICA IN GU N. 83 DEL 09.04.1991 SCAMBIO DI LETTERE, COSTITUENTE UN ACCORDO, RELATIVO AL RIMBORSO DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO AI RISPETTIVI OPERATORI ECONOMICI Firmato a BUDAPEST 17.07.1996 - 18.07.1996 Entrato in vigore il 19.12.1996
URUGUAY Accordi in vigore con l'Uruguay: ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO Firmato a Roma il 21.02.1990 Entrato in vigore il 02.03.1998 UZBEKISTAN Accordi in vigore con l'Uzbekistan: ACCORDO SULLA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO Firmato a Tashkent il 17.09.1997 Entrato in vigore il 14.10.1999 VENEZUELA ACQUISTI IMMOBILIARI: E' verificata la condizione di reciprocità. COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA': 1. E' verificata la condizione di reciprocità; 2. le cariche sociali possono essere ricoperte da cittadini stranieri sempre che vi sia una pur minima partecipazione straniera nel pacchetto azionario della società; il numero delle cariche sociali riservate agli stranieri dovrà essere proporzionale al a percentuale di partecipazione stessa; Accordi in vigore con il Venezuela: CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI SUI REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE AEREA Firmata a Caracas il 03.03.1978 Entrata in vigore il 02.03.1982 CONVENZIONE PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE SUI REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA Firmata a Caracas il 24.11.1987 Entrata in vigore il 03.01.1990
CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE L'ELUSIONE, L'EVASIONE E LA FRODE FISCALI, CON PROTOCOLLO Firmata a Roma il 05.06.1990 Entrata in vigore il 14.09.1993
VIETNAM Accordi in vigore con il Vietnam: ACCORDO PER LA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO Firmato a Roma il 18.05.1990 Entrato in vigore il 06.05.1994 ACCORDO PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO Firmato ad Hanoi il 26.11.1996 Entrato in vigore il 22.02.1999 MEMORANDUM SULLA COOPERAZIONE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE TRA I RISPETTIVI MINISTERI DELL'INDUSTRIA Firmato ad Hanoi il 05.10.1999 Entrato in vigore il 05.10.1999 YEMEN ACQUISTI IMMOBILIARI: E' verificata la condizione di reciprocità purché il bene sia finalizzato ad uso abitativo. COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA': E' verificata la condizione di reciprocità. ZAMBIA ACQUISTI IMMOBILIARI: Non è verificata la condizione di reciprocità. COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA': 1. E' verificata la condizione di reciprocità; 2. è verificata la condizione di reciprocità per quanto concerne le cariche sociali a condizione che almeno la metà degli Amministratori sia residente. Accordi in vigore con lo Zambia: CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO DI PARI DATA E PROTOCOLLO DI MODIFICA (LUSAKA 13.11.1980) Firmata a Lusaka il 27.10.1972 Entrata in vigore il 30.03.1990
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