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CONDIZIONI DI RECIPROCITA’
Ad ogni buon fine si rammenta che per quei Paesi con i quali sono in vigore determinate categorie di accordi internazionali (si fa riferimento, in via esemplificativa, agli accordi di regolamentazione degli investimenti internazionali, gli accordi di stabilimento, i Trattati di amicizia e commercio), la materia degli acquisti immobiliari e della costituzione o partecipazione societaria, per quanto negli stessi contemplata, prescinde dalla verifica della condizione di reciprocità ex articolo 16 delle Preleggi, fatte salve le eccezioni espressamente indicate nelle singole schede Paese.
AFGHANISTAN
ACQUISTI IMMOBILIARI:
Non è verificata la condizione di reciprocità per l’acquisto di terreni
COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':
E' verificata la condizione di reciprocità
E' verificata la condizione di reciprocità per l’assunzione del e cariche sociali
ALBANIA
Accordi in vigore con l'Albania:
ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI
Firmato a Roma il 12.09.1991
Entrato in vigore il 29.01.1996
CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE
SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON
PROTOCOLLO
Firmato a Tirana il 12.12.1994
Entrato in vigore il 21.12.1999
ALGERIA
Accordi in vigore con l'Algeria:
CONVENZIONE ITALO-FRANCESE SULLA RECIPROCA ASSISTENZA GIUDIZIARIA E
SUL RILASCIO DI ATTI DI STATO CIVILE
Firmato a Roma il 12.01.1955
LA CONVENZIONE NON RISULTA RIMESSA FORMALMENTE IN VIGORE
DALL'ALGERIA DOPO L'INDIPENDENZA, MA RISULTA UGUALMENTE APPLICATA
TRA I DUE PAESI
ACCORDO PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI SUI REDDITI DERIVANTI
DALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE AEREA.
Firmato ad Algeri il 24.02.1977
Entrato in vigore il 23.12.1982
CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE
SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE L'EVASIONE E LA FRODE
FISCALI, CON PROTOCOLLO
Firmato ad Algeri il 03.02.1991
Entrato in vigore il 30.06.1995
ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI
Firmato ad Algeri il 18.05.1991
Entrato in vigore il 26.11.1993
SCAMBIO DI LETTERE RELATIVO ALL'ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI DEL 18.05.1991Firmato ad Algeri il 28.07.1991Entrato in vigore il 26.11.1993 ANDORRA (Principato)
ACQUISTI IMMOBILIARI:
Non è verificata la condizione di reciprocità. Tuttavia si fa presente che di fatto è
consentito l'acquisto di un terreno di un massimo di 1000 mq, sul quale costruire una casa
le cui dimensioni non possono eccedere il 33% del terreno e che qualsiasi acquisto di una
proprietà, edificio, casa o terreno dovrà comunque essere autorizzato dal Governo e
comunicato al Comune dove si trova il bene per il pagamento delle imposte locali.
COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA'
E' verificata la condizione di reciprocità alle seguenti condizioni:
2/3 del capitale deve essere andorrano o di stranieri che vivono in Andorra da oltre 20
anni;
le cariche principali devono essere attribuite alla maggioranza del capitale;
gli statuti e le autorizzazioni devono essere redatti unicamente in lingua catalana;
il capitale iniziale deve essere interamente sottoscritto e versato.
I contributi previdenziali sono per il 13% a carico del datore di lavoro e dal 5 al 9% a carico
dei dipendenti;
Il costo per la creazione di una società ammonta a circa 1.230 Euro per le S.p.a., ed a 100
Euro per le S.r.l.
Non esistono imposte dirette sugli utili delle imprese, imposte sul e persone fisiche o sul
patrimonio.
ANGOLA
ACQUISTI IMMOBILIARI:
E' verificata la condizione di reciprocità.
COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':
E' verificata la condizione di reciprocità.
ANTILLE OLANDESI
ACQUISTI IMMOBILIARI:
E' verificata la condizione di reciprocità.
COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':
E' verificata la condizione di reciprocità.
ARABIA SAUDITA
Accordi in vigore con l'Arabia Saudita:
ACCORDO PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI SUI REDDITI E SUL PATRIMONIO
DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE AEREA.
Firmato a Riad il 24.11.1985
Entrato in vigore l'08.11.1989
ACCORDO SULLA RECIPROCA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI
INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO
Firmato a Gedda il 10.09.1996
Entrato in vigore il 22.05.1998
ARGENTINA
Accordi in vigore con l'Argentina:CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO Firmato a Roma il 15.11.1979Entrato in vigore il 15.12.1983CONVENZIONE RELATIVA ALL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA E AL RICONOSCIMENTO E ESECUZIONE DELLE SENTENZE IN MATERIA CIVILE Firmato a Roma il 09.12.1987Entrato in vigore l'01.07.1990ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVOFirmato a Buenos Aires il 22.05.1990Entrato in vigore il 14.10.1993PROTOCOLLO MODIFICATIVO DELLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 15.11.1979 PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE L'EVASIONE FISCALE Firmato a Bologna il 03.12.1997Entrato in vigore il 14.03.2001MEMORANDUM SULLA COOPERAZIONE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE TRA I RISPETTIVI MINISTERI DELL'INDUSTRIAFirmato a Washington il 17.04.2002Entrato in vigore il 17.04.2002ACCORDO QUADRO RIGUARDANTE LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE IN ARGENTINA, CON ANNESSIFirmato a Buenos Aires il 23.10.2002 Entrato in vigore il 23.10.2002 Assunzione di cariche sociali in società di diritto localeSecondo quanto prescritto dalla normativa argentina in materia societaria, i cittadini stranieri non residenti in Argentina possono assumere, in linea generale, cariche sociali in una Società per Azioni di diritto locale, anche qualora non ne siano azionisti. Tuttavia, la predetta normativa stabilisce che la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione debba essere residente in Argentina. Lo stesso regime è adottato anche per quanto attiene al a residenza degli amministratori della Società a Responsabilità Limitata.
ARMENIA
Accordi in vigore con l'Armenia:
ACCORDO SULLA PROMOZIONE E LA RECIPROCA PROTEZIONE DEGLI
INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO
Firmato a Roma il 23.07.1998
Entrato in vigore il 13.01.2003
AUSTRALIA
COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':
E' verificata la condizione di reciprocità.
Accordi in vigore con l'Australia:
ACCORDO DI EMIGRAZIONE E STABILIMENTO
Firmato a Canberra il 26.09.1967
Entrato in vigore il 08.07.1971CONVENZIONE ITALO-BRITANNICA PER L'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALEFirmato a Londra il 17.12.1930Entrato in vigore il 07.06.1932ESTESA ALL'AUSTRALIA IL 09.11.1933RIMESSA IN VIGORE CON NOTA DEL 13.03.1948 - GU N. 217 DEL 17.09.1948.
ACCORDO PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI SUI REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DEL TRASPORTO AEREO INTERNAZIONALEFirmato a Canberra il 13.04.1972Entrato in vigore il 09.04.1976 AZERBAIJAN
Accordi in vigore con l'Azerbaijan:
ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON
PROTOCOLLO
Firmato a Roma il 25.09.1997
Entrato in vigore il 04.02.2000
BAHAMAS
ACQUISTI IMMOBILIARI:
E' verificata la condizione di reciprocità per la persona fisica, mentre non è verificata la
condizione di reciprocità per la persona giuridica.
COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':
1. E' verificata la condizione di reciprocità per la persona fisica;
2. è verificata la condizione di reciprocità per la persona giuridica purché questa non abbia
interessi in proprietà immobiliari situate in Italia, salvo che mediante la detenzione di
leasing di proprietà per uso ufficio.
BAHREIN
ACQUISTI IMMOBILIARI:
Dato in corso di verifica
COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':
E' verificata la condizione di reciprocità.
BANGLADESH
Accordi in vigore con il Bangladesh:
CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE
SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO
Firmato a Roma il 20.03.1990
Entrato in vigore il 07.07.1996
ACCORDO PER LA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON
PROTOCOLLO
Firmato a Roma il 20.03.1990
Entrato in vigore 20.09.1994
BARBADOS
Accordi in vigore con Barbados:
ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON
PROTOCOLLO
Firmato a Bridgetown il 25.10.1995Entrato in vigore il 21.07.1997 BELIZE
ACQUISTI IMMOBILIARI:
E' verificata la condizione di reciprocità.
COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':
E' verificata la condizione di reciprocità.
BENIN
ACQUISTI IMMOBILIARI:
DATO NON DISPONIBILE.
COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':
E' verificata la condizione di reciprocità.
BIELORUSSIA
Accordi in vigore con la Bielorussia:
ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON
PROTOCOLLO
Non verificata la condizione di reciprocità per l’acquisto di proprietà immobiliari
Firmato a Minsk il 25.07.1995
Entrato in vigore il 12.08.1997
BOLIVIA
Accordi in vigore con la Bolivia:
ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
Firmato a Roma il 30.04.1990
Entrato in vigore 22.02.1992
BOSNIA ERZEGOVINA
Accordi in vigore con la Bosnia Erzegovina:
ACCORDO SULLA RECIPROCA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI
INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO
Firmato ad Ancona il 19.05.2000
Entrato in vigore il 10.02.2005
BRASILE
ACQUISTI IMMOBILIARI:
1. E' verificata la condizione di reciprocità
COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':
E' verificata la condizione di reciprocità
Per l’assunzione delle cariche sociali è necessaria la residenza in Italia.
Accordi in vigore con il Brasile:
CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PREVENIRE LE EVASIONI
FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO
Firmato a Roma il 03.10.1978
Entrato in vigore il 24.04.1981TRATTATO RELATIVO ALL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA AL RICONOSCIMENTO ED ALL'ESECUZIONE DELLE SENTENZE IN MATERIA CIVILEFirmato a Roma il 17.10.1989Entrato in vigore l'01.06.1995 BULGARIA
A seguito dell'adesione della Bulgaria all'Unione Europea, a partire dal 1° gennaio 2007
non si rende più necessario l'accertamento del e condizioni di reciprocità ex articolo 16
delle Preleggi, applicandosi viceversa i principi e le norme dell'ordinamento comunitario e
la normativa nazionale attuativa del diritto comunitario.
Accordi in vigore con la Bulgaria:
CONVENZIONE INTESA A EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI
IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E A PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI,
CON ANNESSO PROTOCOLLO DI ACCORDO
Firmato a Sofia il 21.09.1988
Entrato in vigore il 10.06.1991
ACCORDO RELATIVO ALLA RECIPROCA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI
INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO
Firmato a Roma il 05.12.1988
Entrato in vigore il 27.12.1990
CONVENZIONE PER L'ASSISTENZA GIUDIZIARIA E PER IL RICONOSCIMENTO E
L'ESECUZIONE DELLE SENTENZE IN MATERIA CIVILE
Firmato a Roma il 18.05.1990
Entrato in vigore l'01.04.1994
BURKINA FASO
ACQUISTI IMMOBILIARI:
E' verificata la condizione di reciprocità.
COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':
E' verificata la condizione di reciprocità.
BURUNDI
ACQUISTI IMMOBILIARI:
Non è verificata la condizione di reciprocità.
COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':
E' verificata la condizione di reciprocità.
CAMERUN
Accordi in vigore con il Camerun:
ACCORDO SULLA PROMOZIONE E RECIPROCA PROTEZIONE DEGLI
INVESTIMENTI
Firmato a Yaoundè il 29.06.1999
Entrato in vigore il 01.04.2004

CANADA
ACQUISTI IMMOBILIARI:
1. E’ verificata la condizione di reciprocità per l’acquisto di edifici, mentre per quanto
concerne l’acquisto di terreni agricoli sono previste le seguenti condizioni:
Per le province di British Columbia, New Brunswick, Newfoundland, Nova Scotia e Ontario
è verificata la condizione di reciprocità
Per la Provincia di Alberta è verificata la condizione di reciprocità per l’acquisto di terreni
con una superficie massima totale di 20 acri (ca. 8 ettari);
Per la Provincia del Manitoba è verificata la condizione di reciprocità per l’acquisto di
terreni con una superficie massima totale a 40 acri (ca. 16 ettari);
Per la Provincia del Quebec non è verificata la condizione di reciprocità
Per la Provincia di Prince Edward Island è verificata la condizione di reciprocità per
l’acquisto di terreni con una superficie massima totale di 5 acri
Per la provincia del Saskatchewan è verificata la condizione di reciprocità per l’acquisto di
terreni con una superficie massima totale a 10 acri
Per le province del Northwest Territories, Nunavut e Yukon , non è verificata la condizione
di reciprocità per l’acquisto di terreni.
2. E' verificata la condizione di reciprocità per gli acquisti a titolo gratuito sia con atti inter
vivos che mortis causa.
COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':
1. E' verificata la condizione di reciprocità in tutti i settori economici ad eccezione di quel o
finanziario dove la legge prevede limiti alla proprietà azionaria straniera;
2. le cariche sociali possono essere ricoperte da stranieri che non possono comunque
detenere la maggioranza nel Consiglio d'Amministrazione.
Accordi in vigore con il Canada:
CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE
SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI
Firmato a Toronto il 17.11.1977
Entrato in vigore l'01.01.1980
ALLA SUA ENTRATA IN VIGORE LA CONVENZIONE HA ABROGATO GLI ACCORDI DI
DOPPIA IMPOSIZIONE DEL 29.03.1932 E DEL 29.10.1974. VEDI PROTOCOLLO DI
MODIFICA DEL 20.03.1989.
PROTOCOLLO RECANTE MODIFICHE ALLA CONVENZIONE PER EVITARE LE
DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PREVENIRE LE
EVASIONI FISCALI DEL 17.11.1977
Firmato a Ottawa il 20.03.1989
Entrato in vigore il 22.02.1994
CAPO VERDE
ACQUISTI IMMOBILIARI:
E' verificata la condizione di reciprocità.
COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':
E' verificata la condizione di reciprocità.
REPUBBLICA CECA
A seguito dell'adesione della Repubblica Ceca all'Unione Europea, a partire dal 1° maggio
2004 non si rende più necessario l'accertamento delle condizioni di reciprocità ex articolo
16 delle Preleggi, applicandosi viceversa i principi e le norme dell'ordinamento comunitario
e la normativa nazionale attuativa del diritto comunitario.
Accordi in vigore con la repubblica Ceca:
CONVENZIONE CIRCA L'ESECUTORIETA' DELLE SENTENZE IN MATERIA CIVILE E
COMMERCIALE
Firmata a Roma il 6-04-1922
Entrata in vigore il 31-05-1926
CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE
SUL REDDITO E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO
Firmata a Praga il 5-05-1981
Entrata in vigore il 26-06-1984ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI Firmato a Roma il 22-01-1996Entrato in vigore il 1-11-1997 CIAD
Accordi in vigore con il Ciad:
ACCORDO PER PROTEGGERE E FAVORIRE GLI INVESTIMENTI DI CAPITALE, CON
PROTOCOLLO ADDIZIONALE
Firmato a Roma l'11.06.1969
Entrato in vigore l'11.06.1969
CILE
Accordi in vigore con il Cile:
ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI,CON
PROTOCOLLO
Firmato a Santiago del Cile l'08.03.1993
Entrato in vigore l'08.02.1995
CINA
Accordi in vigore con la Cina:
ACCORDO PER LA PROMOZIONE E LA RECIPROCA PROTEZIONE DEGLI
INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO
Firmato a Roma il 28.01.1985
Entrato in vigore il 28.08.1987
ACCORDO PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PER PREVENIRE LE EVASIONI
FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO, CON PROTOCOLLO ADDIZIONALE
Firmato a Pechino il 31.10.1986
Entrato in vigore il 13.12.1990
TRATTATO PER L'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE, CON ALLEGATI
Firmato a Pechino il 20.05.1991
Entrato in vigore l'01.01.1995
ACCORDO PER LA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI
STIPULATO CON LA REGIONE SPECIALE AMMINISTRATIVA DI HONG KONG DELLA
REPUBBLICA POPOLARE DI CINA
Firmato a Roma il 28.11.1995
Entrato in vigore il 02.02.1998
CIPRO
A seguito dell'adesione dI Cipro all'Unione Europea, a partire dal 1° maggio 2004 non si
rende più necessario l'accertamento delle condizioni di reciprocità ex articolo 16 delle
Preleggi, applicandosi viceversa i principi e le norme dell'ordinamento comunitario e la
normativa nazionale attuativa del diritto comunitario.
Accordi in vigore con Cipro:
CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PREVENIRE LE EVASIONI
FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO, CON PROTOCOLLO
Firmata a NICOSIA 24.04.1974
Entrata in vigore il 09.06.1983.
RETROATTIVAMENTE DAL 01.01.1970PROTOCOLLO CHE MODIFICA LA CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO DEL 24.04.1974 Firmato a NICOSIA 07.10.1980 Entrato in vigore il 09.06.1983 COLOMBIA
ACQUISTI IMMOBILIARI:
E' verificata la condizione di reciprocità
COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':
1. E' verificata la condizione di reciprocità con le seguenti eccezioni e limitazioni:
a) non è verificata la condizione di reciprocità nei servizi pubblici, e nei settori di
trattamento dei rifiuti tossici e risorse naturali non rinnovabili;
b) è verificata la condizione di reciprocità negli istituti finanziari con una partecipazione
straniera non superiore al 10%;
2. è verificata la condizione di reciprocità, senza limitazione, per l'assunzione di cariche
sociali.
Accordi in vigore con la Colombia:
CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI SUI REDDITI E SUL
PATRIMONIO AFFERENTI ALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA E
AEREA, CON SCAMBIO DI NOTE
Firmato a Bogotà il 21.12.1979
Entrato in vigore il 09.10.1987
REPUBBLICA DEL CONGO
Accordi in vigore con la Repubblica del Congo:
ACCORDO PER LA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI
Firmato a Brazzaville il 17.03.1994
Entrato in vigore il 10.01.2003
REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO
ACQUISTI IMMOBILIARI:
Non è verificata la condizione di reciprocità.
COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':
1. E' verificata la condizione di reciprocità;
2. è verificata la condizione di reciprocità per quanto concerne le cariche sociali, salvo
l'obbligo di residenza per l'Amministratore Unico e l'Amministratore Delegato.
COREA DEL SUD
Accordi in vigore con la Corea:
ACCORDO SULLA RECIPROCA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI
INVESTIMENTI
Firmato a Seul il 10.01.1989
Entrato in vigore il 25.06.1992
CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PER PREVENIRE LE
EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO, CON PROTOCOLLO
Firmato a Seul il 10.01.1989
Entrato in vigore il 14.07.1992DICHIARAZIONE CONGIUNTA SULLE PICCOLE E MEDIE IMPRESEFirmato a Roma il 03.03.2000Entrato in vigore il 03.03.2000MEMORANDUM DI INTESA SUL SOSTEGNO E LO SVILUPPO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESEFirmato a Seul il 20.07.2000Entrato in vigore il 20.07.2000 COSTA D'AVORIO
ACQUISTI IMMOBILIARI:
E' verificata la condizione di reciprocità.
COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':
E' verificata la condizione di reciprocità.
Accordi in vigore con la Costa d'Avorio:
CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE
SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO E
SCAMBIO DI NOTE
Firmato ad Abidjan il 30.07.1982
Entrato in vigore il 15.05.1987
COSTA RICA
ACQUISTI IMMOBILIARI:
E' verificata la condizione di reciprocità.
COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':
E' verificata la condizione di reciprocità.
CROAZIA
Accordi in vigore con la Croazia:
CONVENZIONE PER LA RECIPROCA ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE
E AMMINISTRATIVA
Firmata a Roma il 03.12.1960
Entrata in vigore il 19.01.1967
ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI (*)
Firmato a Zagabria il 05.11.1996
Entrato in vigore il 12.06.1998
(*) Nel caso in cui la sua applicazione dovesse incontrare difficoltà da parte croata,
considerato che l'ordinamento giuridico croato consente l'acquisto immobiliare da parte
degli stranieri e le autorità croate hanno chiarito la natura puramente procedimentale delle
autorizzazioni ivi previste, l'accesso al a proprietà immobiliare in Italia da parte dei cittadini
croati è comunque consentito.
MEMORANDUM D'INTESA SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLE PICCOLE
E MEDIE IMPRESE
Firmato a Zagabria il 25.3.2003
Entrato in vigore il 15.3.2004
CUBA
Accordi in vigore con Cuba:
ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON
PROTOCOLLO E SCAMBIO DI LETTERE
Firmato a Roma il 07.05.1993Entrato in vigore il 23.08.1995 REPUBBLICA DOMINICANA
ACQUISTI IMMOBILIARI:
1. E' verificata la condizione di reciprocità per l'acquisto di un primo immobile che non
ecceda la superficie di 2.000 m.q.;
2. è verificata la condizione di reciprocità, anche per acquisti successivi, se effettuati da
parte di:
- coniuge di cittadino domenicano e genitore di figlio(a) nato(a) nella Repubblica
Domenicana;
- banche commerciali, finanziarie o istituti di credito stranieri legalmente radicati nel Paese;
- compagnie, società o associazioni costituite o stabilitesi nel Paese, ma a condizione che
la quota straniera non superiore al 49%;
- chi acquisti per usucapione o successione ereditaria.
COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':
E' verificata la condizione di reciprocità, con una partecipazione di capitale straniero fino al
100%, in tutti i settori tranne che in quel o turistico, finanziario ed agricolo, dove è
ammessa una partecipazione straniera non superiore al 49%;
ECUADOR
Accordi in vigore con l’Ecuador:
ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
Firmato a Roma il 25.10.2001
Entrato in vigore il 01.02.2005
CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE
SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON
PROTOCOLLO
Firmata a Quito il 23.05.1984
Entrata in vigore l'01.02.1990
EGITTO
Accordi in vigore con l'Egitto:
CONVENZIONE SULLE NOTIFICAZIONI DEGLI ATTI, SULLE COMMISSIONI
ROGATORIE E SULLA COLLABORAZIONE GIUDIZIARIA E GLI STUDI GIURIDICI IN
MATERIA CIVILE, COMMERCIALE E DI STATO DELLE PERSONE
Firmata a Roma il 02.04.1974
Entrata in vigore il 03.03.1978
CONVENZIONE SUL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DELLE SENTENZE IN
MATERIA CIVILE E COMMERCIALE E DI STATO DELLE PERSONE
Firmata a Il Cairo il 03.12.1977
Entrata in vigore il 30.10.1981
CONVENZIONE CONTRO LA DOPPIA IMPOSIZIONE IN MATERIA DI IMPOSTE SUL
REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI
Firmata a Roma il 07.05.1979
Entrata in vigore il 28.04.1982
ACCORDO PER LA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON
PROTOCOLLO
Firmato a Il Cairo il 02.03.1989Entrato in vigore il 01.05.1994PROTOCOLLO DI INTESA PER IL SOSTEGNO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE EGIZIANE Firmato a Il Cairo l'01.03.1998Entrato in vigore il 18.05.1999SCAMBIO DI LETTERE RELATIVO ALLA LINEA DI CREDITO PER LO SVILUPPO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE, QUALE MODIFICA AL PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE NEL QUADRO DEL PROGRAMMA PER IL SOSTEGNO ALLA PICCOLA E MEDIA IMPRENDITORIA EGIZIANA DEL 01.03.1998Firmato a Il Cairo il 05.10.2000 - 17.10.2000 Entrato in vigore il 17.10.2000 EL SALVADOR
ACQUISTI IMMOBILIARI:
E' verificata la condizione di reciprocità.
COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':
E' verificata la condizione di reciprocità.
EMIRATI ARABI UNITI
Accordi in vigore con gli Emirati Arabi Uniti:
CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE
SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO
AGGIUNTIVO
Firmato ad Abu Dhabi il 21.01.1995
Entrato in vigore il 05.11.1997
ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON
PROTOCOLLO
Firmato ad Abu Dhabi il 22.01.1995
Entrato in vigore il 29.04.1997
ERITREA
Accordi in vigore con l'Eritrea:
ACCORDO IN MATERIA DI PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI,
CON PROTOCOLLO
Firmato a Roma il 06.02.1996
Entrato in vigore il 14.07.2003
VEDI SCAMBIO DI LETTERE INTEGRATIVO DELL'ART. 3 DEL 20.04/26.04.1999.
ESTONIA
A seguito dell'adesione dell'Estonia all'Unione Europea, a partire dal 1° maggio 2004 non
si rende più necessario l'accertamento delle condizioni di reciprocità ex articolo 16 delle
Preleggi, applicandosi viceversa i principi e le norme dell'ordinamento comunitario e la
normativa nazionale attuativa del diritto comunitario.
Accordi in vigore con l'Estonia:
CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE
SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO
AGGIUNTIVO
Firmata a ROMA 20.03.1997 Entrata in vigore il 22.02.2000 ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLOFirmato a Roma il 20.03.1997. Entrato in vigore il 09.05.2000 ETIOPIA
Accordi in vigore con l'Etiopia:
ACCORDO PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI SUI REDDITI DERIVANTI
DALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE AEREA
Firmato ad Addis Abeba il 25.11.1971
Entrato in vigore il 20.10.1976
ACCORDO PER LA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON
PROTOCOLLO
Firmato ad Addis Abeba il 23.12.1994
Entrato in vigore l'08.05.1997
FILIPPINE
Accordi in vigore con le Filippine:
CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE
SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO
AGGIUNTIVO
Firmato a Roma il 05.12.1980
Entrato in vigore il 15.06.1990
ACCORDO RELATIVO ALLA PROMOZIONE E ALLA RECIPROCA PROTEZIONE DEGLI
INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO
Firmato a Roma il 17.06.1988
Entrato in vigore il 04.11.1993
MEMORANDUM DI INTESA SULLA COOPERAZIONE TRA LE PICCOLE E MEDIE
IMPRESE
Firmato a Manila il 21.10.1997br> Entrato in vigore il 19.02.1998
GABON
Accordi in vigore con il Gabon:
ACCORDO SULLA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON
PROTOCOLLO
Firmato a Librevil e il 28.06.1999
Entrato in vigore il 07.07.2006
GEORGIA
Accordi in vigore con la Georgia:
ACCORDO SULLA PROMOZIONE E RECIPROCA PROTEZIONE DEGLI
INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO
Firmato a Roma il 15.05.1997
Entrato in vigore il 26.07.1999
CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE
SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLOFirmato a Roma il 31.10.2000Entrato in vigore il 19.2.2004 GHANA
ACQUISTI IMMOBILIARI:
1. Non è verificata la condizione di reciprocità per la persona fisica;
2. è verificata la condizione di reciprocità per l'acquisto di un bene immobile che sia parte
del capitale di una società, registrata in Italia, anche se l'acquisto è fatto con capitale
straniero.
COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':
E' verificata la condizione di reciprocità.
Accordi in vigore con il Ghana:
ACCORDO PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI SUI REDDITI DERIVANTI
DALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA E AEREA
Firmato ad Accra il 23.08.1968
Entrato in vigore il 24.03.1977
VEDI SCAMBIO DI NOTE DEL 30.06.1972 PER LA RETROATTIVITA' AL 01.01.1961 DI
QUESTO ACCORDO
GIAMAICA
Accordi in vigore con la Giamaica
ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI
Firmato a Kingston il 29.09.1993
Entrato in vigore il 09.11.1995
GIAPPONE
ACQUISTI IMMOBILIARI:
E' verificata la condizione di reciprocità.
COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':
E' verificata la condizione di reciprocità.
Accordi in vigore con il Giappone:
SCAMBIO DI NOTE PER LA RECIPROCA ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA
CIVILE E PENALE
Firmato a Tokyo il 05.10.1937
RIMESSO IN VIGORE DOPO LA GUERRA CON SCAMBIO DI NOTE DEL 23.06.195 (GU
N. 170 DEL 28.07.1954)
CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE
SUL REDDITO
Firmato a Tokyo il 20.03.1969
Entrato in vigore il 15.02.1973
PROTOCOLLO RECANTE MODIFICA ALLA CONVENZIONE DEL 20.03.1969 PER
EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO
Firmato a Roma il 14.02.1980
Entrato in vigore il 28.01.1982
GIBILTERRA
ACQUISTI IMMOBILIARI:
E' verificata la condizione di reciprocità (art. 299 paragrafo 4 Trattato CE).
COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':E' verificata la condizione di reciprocità (art. 299 paragrafo 4 Trattato CE).
GIORDANIA
Accordi in vigore con la Giordania:
ACCORDO PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE SUI REDDITI DERIVANTI
DALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA
Firmato ad Amman il 09.02.1970
Entrato in vigore il 06.07.1977
ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI
Firmato ad Amman il 21.07.1996
Entrato in vigore il 17.01.2000
SCAMBIO DI LETTERE RELATIVO A UN PROGRAMMA DI SUPPORTO INTEGRATO
ALLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA GIORDANA, CON ALLEGATO RELATIVO ALLA
LINEA DI CREDITO DI SOSTEGNO ALLA PROMOZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN
GIORDANIA (AID 6182)
Firmato ad Amman il 30.09.2001
Entrato in vigore il 30.09.2001
GUATEMALA
ACQUISTI IMMOBILIARI:
E' verificata la condizione di reciprocità con l'esclusione dei beni ubicati lungo la fascia
territoriale di confine, per una larghezza di 15 Km, e lungo la fascia litoranea, per una
larghezza di 3 Km.
COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':
E' verificata la condizione di reciprocità con l'unica limitazione che nel e S.P.A. i
componenti del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, se stranieri, siano
residenti in Italia.
GUINEA
ACQUISTI IMMOBILIARI:
E' verificata la condizione di reciprocità.
COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':
Non è verificata la condizione di reciprocità.
Accordi in vigore con la Guinea:
ACCORDO PER AGEVOLARE GLI INVESTIMENTI DI CAPITALI
Firmato a Roma il 20.02.1964
Entrato in vigore il 20.02.1964
HAITI
ACQUISTI IMMOBILIARI:
Non è verificata la condizione di reciprocità.
COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':
E' verificata la condizione di reciprocità.
HONDURAS
ACQUISTI IMMOBILIARI:
1) è verificata la condizione di reciprocità, senza limitazioni, in zone diverse da quel e
indicate al punto 2;
2) è verificata la condizione reciprocità limitatamente ad un solo bene urbano destinato ad
uso abitativo nel e zone di confine, nei litorali marittimi e nel e isole;3) non è verificata la condizione di reciprocità per quanto riguarda i terreni nelle zone di confine, nei litorali marittimi e nelle isole.
COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':E’ verificata la condizione di reciprocità. HONG KONG
Accordi in vigore con HONG KONG
ACCORDO PER LA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI
STIPULATO CON LA REGIONE SPECIALE AMMINISTRATIVA DI HONG KONG DELLA
REPUBBLICA POPOLARE DI CINA
Firmato a Roma il 28.11.1995
Entrato in vigore il 02.02.1998
INDIA
Accordi in vigore con l'India:
CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PER PREVENIRE LE
EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO, CON PROTOCOLLO
AGGIUNTIVO
Firmato a New Delhi il 19.02.1993
Entrato in vigore il 23.11.1995
ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI
Firmato a Roma il 23.11.1995
Entrato in vigore il 26.03.1998
MEMORANDUM DI INTESA PER LO SVILUPPO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
Firmato a New Delhi il 06.01.1998
Entrato in vigore il 06.01.1998
MEMORANDUM DI INTESA SULLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
Firmato a New Delhi il 17.10.2000
Entrato in vigore il 17.10.2000
INDONESIA
Accordi in vigore con l'Indonesia:
ACCORDO PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL
REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO
Firmato a Jakarta il 18.02.1990
Entrato in vigore il 02.09.1995
ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI
Firmato a Roma il 25.04.1991
Entrato in vigore il 24.06.1995
MEMORANDUM DI INTESA SULLA COOPERAZIONE TRA PICCOLE E MEDIE
IMPRESE
Firmato a Jakarta l'08.10.1998
Entrato in vigore l'08.10.1998
IRAN
Accordi in vigore con l'Iran:
ACCORDO SULLA RECIPROCA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI
INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO
Firmato a Roma il 10.03.1999Entrato in vigore l'08.08.2003 IRAQ
ACQUISTI IMMOBILIARI:
In linea di principio non è verificata la condizione di reciprocità ad eccezione della sola
regione del Kurdistan.
COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':
E' verificata la condizione di reciprocità.
ISRAELE (compresi i Territori amministrati dall'Autorità palestinese)
ACQUISTI IMMOBILIARI:
E' verificata la condizione di reciprocità.
COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':
E' verificata la condizione di reciprocità.
Accordi in vigore con Israele:
ASSUNZIONE DI CARICHE SOCIALI IN SOCIETÀ DI DIRITTO LOCALE
E’ verificata la condizione di reciprocità
ACCORDO PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI SUI REDDITI DERIVANTI
DALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE AEREA E MARITTIMA
Firmato a Tel Aviv il 10.06.1955
Entrato in vigore il 25.06.1957
CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE
SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
Firmato a Roma l'08.09.1995
Entrato in vigore il 06.08.1998
ISOLA DI MAN
ACQUISTI IMMOBILIARI:
E' verificata la condizione di reciprocità.
COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':
E' verificata la condizione di reciprocità.
ISOLE VERGINI BRITANNICHE
ACQUISTI IMMOBILIARI:
E' verificata la condizione di reciprocità.
COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':
E' verificata la condizione di reciprocità.
ISOLE DEL CANALE O NORMANNE
ACQUISTI IMMOBILIARI:
E' verificata la condizione di reciprocità.
COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':
E' verificata la condizione di reciprocità.
KAZAKHSTAN
Vigono con il Kazakhstan i seguenti Accordi:
ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON
PROTOCOLLO
Firmato a Roma il 22.09.1994Entrato in vigore il 12.07.1996CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO E SCAMBIO DI NOTEFirmato a Roma il 22.09.1994Entrato in vigore il 26.02.1997 KENIA
Accordi in vigore con il Kenya:
ACCORDO IN MATERIA DI PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI
CON PROTOCOLLO
Firmato a Roma il 16.09.1996
Entrato in vigore il 04.08.1999
KYRGHIZISTAN
ACQUISTI IMMOBILIARI:
Investitori individuali:
E' verificata la condizione di reciprocità per l'acquisto di immobili commerciali ed industriali;
per quanto riguarda l'acquisto di proprietà e terreni residenziali da parte di cittadini
stranieri la condizione di reciprocità non è formalmente verificata, in quanto occorre
un'autorizzazione; tuttavia si fa presente che la stessa è facilmente concessa dimostrando
che l'acquisto della residenza è a scopo abitativo personale.
Non è verificata la condizione di reciprocità per l'acquisto di proprietà residenziali a scopo
speculativo (il problema è tuttavia superabile con la costituzione di una società di diritto
kyrgyzo, che può essere anche posseduta al 100% da un cittadino straniero);
Non è verificata la condizione di reciprocità per l'acquisto di terreni agricoli.
Investimenti immobiliari da parte di società:
Le attività di investimento seguono discipline diverse:
Società con capitale straniero in minoranza (inferiore al 30%): sono equiparate agli
investitori locali. Possono acquistare terreni e fabbricati di qualsiasi genere. Per quanto
concerne i terreni commerciali ed industriali, l'acquisto può essere in uso permanente o
con affitto di 99 anni. In linea di massima, quando si acquista da privati non si ha bisogno
di alcuna approvazione suppletiva oltre ai normali permessi, ai quali sono soggette tutte le
società (registrazione, atto notarile, catasto terreni, permessi di costruzione, etc.). Quando
si acquista da Enti Pubblici (Stato, Municipalità) le limitazioni (affitto per 99 anni)
riguardano generalmente il solo terreno, tenendo separata l'area edilizia sulla quale sorge
il fabbricato (in uso permanente) dall'area circostante, che viene invece data in affitto.
Società con capitale straniero in maggioranza:
gli stranieri possono detenere anche il 100% di società locali, con esclusione di pochi
settori. Non esistono restrizioni agli investimenti, possono acquistare fabbricati (ad usi
abitativo-civili ed industriali) e terreni di carattere industriale e residenziale (per i terreni il
periodo massimo d'affitto è di 49 anni). Hanno invece bisogno di permessi speciali per
quanto concerne i terreni agricoli, che, comunque, non vengono concessi per periodi
superiori a 49 anni di affitto rinnovabile.
COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA'
E' verificata la condizione di reciprocità per la costituzione di persone giuridiche, nonché
filiali e rappresentanze.
Non esistono preclusioni al a possibilità di ricoprire cariche sociali.
KUWAIT
Accordi in vigore con il Kuwait:
ACCORDO PER LA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON
PROTOCOLLO
Firmato a Roma il 17.12.1987
Entrato in vigore il 21.05.1990
CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE
SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO
AGGIUNTIVO E PROTOCOLLO DI CORREZIONE DEL 15.12.1989
Firmato a Roma il 17.12.1987
Entrato in vigore l'11.01.1993
PROTOCOLLO DI MODIFICA DELLA CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE
IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE
EVASIONI FISCALI DEL 17.12.1987
Firmato a Kuwait City il 17.03.1998
Entrato in vigore il 25.04.2000
Il presente protocollo costituisce parte integrante del a convenzione e rimarrà in vigore fino
a quando resterà in vigore la convenzione
ACCORDO SULLA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA, IL RICONOSCIMENTO E
L'ESECUZIONE DI SENTENZE IN MATERIA CIVILE
Firmato a Kuwait City l'11.12.2002
Entrato in vigore il 21.12.2004
LAOS
ACQUISTI IMMOBILIARI:
Non è verificata la condizione di reciprocità.
COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':
1. E' verificata la condizione di reciprocità;
2. è verificata la condizione di reciprocità per l'assunzione delle cariche di Amministratore
Unico, di membro del C.d.A. e di Amministratore Delegato.
LETTONIA
A seguito dell'adesione della Lettonia all'Unione Europea, a partire dal 1° maggio 2004
non si rende più necessario l'accertamento del e condizioni di reciprocità ex articolo 16
delle Preleggi, applicandosi viceversa i principi e le norme dell'ordinamento comunitario e
la normativa nazionale attuativa del diritto comunitario.
Accordi in vigore con la Lettonia:
ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON
PROTOCOLLO
Firmato a RIGA 21.05.1997
Entrato in vigore il 02.03.1999
MEMORANDUM DI INTESA SULLA COOPERAZIONE IN MATERIA DI PICCOLE E
MEDIE IMPRESE.
Firmato a RIGA 12.11.2002
Entrato in vigore il 30.04.2003
LIBANO
Accordi in vigore con il Libano:
CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI FISCALI SUI REDDITI
DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA E AEREAFirmato a Beirut il 09.06.1966Entrato in vigore l'01.08.1968CONVENZIONE RELATIVA ALL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA RECIPROCA IN MATERIA CIVILE, COMMERCIALE E PENALE, ALL'ESECUZIONE DELLE SENTENZE E DELLE DECISIONI ARBITRALI E ALL'ESTRADIZIONE Firmato a Beirut il 10.07.1970Entrato in vigore il 17.05.1975ACCORDO SULLA RECIPROCA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO Firmato a Beirut il 07.11.1997Entrato in vigore il 09.02.2000 LIBERIA
ACQUISTI IMMOBILIARI:
Non è verificata la condizione di reciprocità sia per quanto riguarda gli atti inter vivos che
mortis causa;
COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':
1. Non è verificata la condizione di reciprocità;
2. è verificata la condizione di reciprocità per l'assunzione, al 'interno di società italiane,
delle cariche di Amministratore Unico, Membro del C.d.A. o Amministratore Delegato.
LIBIA
Accordi in vigore con la Libia:
ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI
Firmato a Roma il 13.12.2000
Entrato in vigore il 20.10.2004
ACCORDO PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI SUI REDDITI DERIVANTI
DALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE AEREA
Firmato a Roma il 28.05.1976
Entrato in vigore il 20.10.1977
LITUANIA
A seguito dell'adesione della Lituania all'Unione Europea, a partire dal 1° maggio 2004
non si rende più necessario l'accertamento del e condizioni di reciprocità ex articolo 16
delle Preleggi, applicandosi viceversa i principi e le norme dell'ordinamento comunitario e
la normativa nazionale attuativa del diritto comunitario.
Accordi in vigore con la Lituania:
CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PER PREVENIRE LE
EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO,
CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
Firmata a VILNIUS 04.04.1996
Entrata in vigore il 03.06.1999
ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON
PROTOCOLLO
Firmato a ROMA 01.12.1994
Entrato in vigore il 15.04.1997
MACEDONIA (ex Repubblica Jugoslava di)
Accordi in vigore con la Macedonia: CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO Firmato a Roma il 20.12.1996Entrato in vigore l'08.06.2000ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE CONVENZIONE VERRA' DENUNCIATA E CESSERA' DI AVERE EFFETTO LA CONVENZIONE DEL IL 24.02.1982 CON LA JUGOSLAVIAACCORDO SULLA MUTUA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLOFirmato a Skopje il 26.02.1997 Entrato in vigore il 28.05.1999 MADAGASCAR
ACQUISTI IMMOBILIARI:
Non è verificata la condizione di reciprocità sia per gli acquisti a titolo oneroso che per
quelli a titolo gratuito.
COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':
1. E' verificata la condizione di reciprocità senza limitazioni, anche per quanto concerne le
cariche sociali, a condizione che la società stessa non sia titolare di beni immobili;
2. è verificata la condizione di reciprocità, con una partecipazione straniera non superiore
al 49%, qualora la società stessa sia titolare di beni immobili. Tale limite del 49% andrà
altresì osservato per quanto concerne le cariche sociali.
MALAYSIA
Accordi in vigore con la Malaysia:
ACCORDO PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PER PREVENIRE LE EVASIONI
FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO, CON PROTOCOLLO E SCAMBIO DI
LETTERE
Firmato a Kuala Lumpur il 28.01.1984
Entrato in vigore il 25.01.1986
ACCORDO SULLA RECIPROCA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI
INVESTIMENTI
Firmato a Kuala Lumpur il 04.01.1988
Entrato in vigore il 25.10.1990
MALI
ACQUISTI IMMOBILIARI:
E' verificata la condizione di reciprocità.
COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':
E' verificata la condizione di reciprocità.
MALTA
A seguito dell'adesione dI Malta all'Unione Europea, a partire dal 1° maggio 2004 non si
rende più necessario l'accertamento delle condizioni di reciprocità ex articolo 16 delle
Preleggi, applicandosi viceversa i principi e le norme dell'ordinamento comunitario e la
normativa nazionale attuativa del diritto comunitario.
Accordi in vigore con Malta:
ACCORDO RELATIVO ALLA COOPERAZIONE ECONOMICA E ALLA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON SCAMBIO DI NOTE Firmato a LA VALLETTA 28.07.1967 Entrato in vigore il 15.10.1973 ACCORDO PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO Firmato a LA VALLETTA 16.07.1981 Entrato in vigore l'8.05.1985 MAROCCO
Accordi in vigore con il Marocco:
CONVENZIONE DI RECIPROCO AIUTO GIUDIZIARIO, DI ESECUZIONE DELLE
SENTENZE E DI ESTRADIZIONE
Firmato a Roma il 12.02.1971
Entrato in vigore il 22.05.1975
CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE
SUI REDDITI
Firmato a Rabat il 07.06.1972
Entrato in vigore il 10.03.1983
VEDI PROTOCOLLO AGGIUNTIVO DEL 28.05.1979
ACCORDO RELATIVO ALLA RECIPROCA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI
INVESTIMENTI, CON SCAMBIO DI LETTERE
Firmato a Rabat il 18.07.1990
Entrato in vigore il 07.04.2000
SCAMBIO DI NOTE CHE MODIFICA L'ACCORDO SULLA PROMOZIONE E
PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI DEL 18.07.1990
Firmato a Rabat il 15.10.1991
Entrato in vigore il 07.04.2000
ISOLE MAURITIUS
ACQUISTI IMMOBILIARI:
Non è verificata la condizione di reciprocità.
COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':
E' verificata la condizione di reciprocità.
Accordi in vigore con le isole Mauritius:
CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE
SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO
Firmato a Port Luis il 09.03.1990
Entrato in vigore il 28.04.1995
MESSICO
Accordi in vigore con il Messico:
CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE
SUL REDDITO E PER PREVENIRE L'EVASIONE FISCALE, CON PROTOCOLLO
Firmato a Roma l'08.07.1991
Entrato in vigore il 12.03.1995
ACCORDO SULLA PROMOZIONE E RECIPROCA PROTEZIONE DEGLI
INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO
Firmato a Roma il 24.11.1999
MOLDOVA
Accordi in vigore con la Moldova:
ACCORDO SULLA PROMOZIONE E RECIPROCA PROTEZIONE DEGLI
INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO
Firmato a Roma il 19.9.1997
Entrato in vigore il 26.8.2001
Memorandum d'Intesa in materia di cooperazione industriale e di sviluppo delle piccole e
medie imprese
Firmato a Roma il 27.11.2003
Entrato in vigore il 22.4.2004
MONACO (Principato)
ACQUISTI IMMOBILIARI:
E' verificata la condizione di reciprocità.
COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':
E' verificata la condizione di reciprocità.
ASSUNZIONE DI CARICHE SOCIALI IN SOCIETÀ DI DIRITTO LOCALE
E’ verificata la condizione di reciprocità
MONGOLIA
Accordi in vigore con la Mongolia:
ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI
Firmato a Roma il 15.01.1993
Entrato in vigore l'01.09.1995
MOZAMBICO
Accordi in vigore con il Mozambico:
PROTOCOLLO FINANZIARIO PER L'ATTUAZIONE DI UN "PROGRAMME AID" A
FAVORE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE, CON N. 10 ANNESSI TECNICI
Firmato a Maputo l'11.12.1996
Entrato in vigore il 17.10.2001
ACCORDO SULLA PROMOZIONE E RECIPROCA PROTEZIONE DEGLI
INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO
Firmato a Maputo il 14.12.1998
Entrato in vigore il 17.11.2003
CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE
SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI
Firmato a Maputo il 14.12.1998
Entrato in vigore il 6.8.2004
MYANMAR
ACQUISTI IMMOBILIARI:
Non è verificata la condizione di reciprocità.
COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':
1. E' verificata la condizione di reciprocità nei seguenti settori: industria, manifattura,
edilizia, commercio, servizi, attività alberghiere, turismo;
2. è verificata la condizione di reciprocità per la "Joint-venture" a condizione che il
conferimento del 'investitore straniero sia di almeno il 35% del capitale in azioni ordinarie. NEPAL
ACQUISTI IMMOBILIARI:
Non è verificata la condizione di reciprocità.
COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':
E' verificata la condizione di reciprocità ad eccezione del e società che operano in settori
specifici, un cui elenco esaustivo è consultabile online al sito web del “Trade Promotion
Centre” nepalese,
NICARAGUA
Accordi in vigore con il Nicaragua:
ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI
Firmato a Managua il 20.04.2004
Entrato in vigore il 22.05.2006
NIGERIA
Accordi in vigore con la Nigeria:
ACCORDO SULLA PROMOZIONE E RECIPROCA PROTEZIONE DEGLI
INVESTIMENTI
Firmato a Roma il 27.09.2000
Entrato in vigore il 22.08.2005
ACCORDO PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI SUI REDDITI DERIVANTI DALLA
NAVIGAZIONE AEREA E MARITTIMA, CON SCAMBIO DI NOTE
Firmato a Lagos il 22.02.1977
Entrato in vigore l'11.09.1978
NUOVA ZELANDA
ACQUISTI IMMOBILIARI:
E' verificata la condizione di reciprocità limitatamente all'acquisto di immobili di superficie
non superiore ai cinque ettari, o di valore non superiore al controvalore in euro di $N.Z. 10
milioni;
COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':
E' verificata la condizione di reciprocità.
Accordi in vigore con la Nuova Zelanda:
CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE
SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO
Firmato a Roma il 06.12.1979
Entrato in vigore il 23.03.1983
OMAN
Accordi in vigore con l'Oman:
ACCORDO PER LA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI
Firmato a Roma il 23.06.1993
Entrato in vigore il 23.01.1997
CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE
SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO
AGGIUNTIVO
Firmato a Mascate il 06.05.1998Entrato in vigore il 22.10.2002 PAKISTAN
Accordi in vigore con il Pakistan:
CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PER PREVENIRE LE
EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO, CON PROTOCOLLO
AGGIUNTIVO
Firmato a Roma il 22.06.1984
Entrato in vigore il 27.02.1992
ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI
Firmato ad Islamabad il 19.07.1997;
Entrato in vigore il 22.06.2001
PALAU
ACQUISTI IMMOBILIARI:
Non è verificata la condizione di reciprocità.
COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':
E' verificata la condizione di reciprocità.
PANAMA
ACQUISTI IMMOBILIARI:
E' verificata la condizione di reciprocità.
Accordi in vigore con Panama:
TRATTATO DI AMICIZIA, COMMERCIO E NAVIGAZIONE
Firmato a Panama il 07.10.1965
Entrato in vigore il 19.10.1968
PARAGUAY
ACQUISTI IMMOBILIARI:
E' verificata la condizione di reciprocità.
COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':
E' verificata la condizione di reciprocità.
PERU'
Accordi in vigore con il Perù:
ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON
PROTOCOLLO
Firmato a Roma il 05.05.1994
Entrato in vigore il 18.10.1995
POLONIA
A seguito dell'adesione della Polonia all'Unione Europea, a partire dal 1° maggio 2004 non
si rende più necessario l'accertamento delle condizioni di reciprocità ex articolo 16 delle
Preleggi, applicandosi viceversa i principi e le norme dell'ordinamento comunitario e la
normativa nazionale attuativa del diritto comunitario.
Accordi in vigore con la Polonia:
CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE
SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO
Firmata a ROMA 21.06.1985 Entrata in vigore il 26.09.1989 ALLA SUA ENTRATA IN VIGORE HA CESSATO DI AVERE EFFETTO L'ACCORDO DEL 09.11.1973. VEDI AVVISO DI RETTIFICA IN GU N. 98 DEL 28.04.1989 ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO Firmato a VARSAVIA 10.05.1989 Entrato in vigore il 10.01.1993 CONVENZIONE PER L'ASSISTENZA GIUDIZIARIA E PER IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DELLE SENTENZE IN MATERIA CIVILE Firmata a VARSAVIA 28.04.1989 Entrata in vigore il 01.03.1992 MEMORANDUM DI INTESA SULLA COLLABORAZIONE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE Firmato a VARSAVIA 06.12.1999 Entrato in vigore il 06.12.1999 QATAR
Accordi in vigore con il Qatar:
ACCORDO SULLA RECIPROCA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI
INVESTIMENTI
Firmato a Roma il 22.03.2000
Entrato in vigore il 01.08.2004
ROMANIA
A seguito dell'adesione della Romania all'Unione Europea, a partire dal 1° gennaio 2007
non si rende più necessario l'accertamento del e condizioni di reciprocità ex articolo 16
delle Preleggi, applicandosi viceversa i principi e le norme dell'ordinamento comunitario e
la normativa nazionale attuativa del diritto comunitario.
Accordi in vigore con la Romania:
CONVENZIONE CONCERNENTE L'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E
PENALE
Firmata a Bucarest l'11.11.1972
Entrata in vigore il 04.08.1975
ALLA SUA ENTRATA IN VIGORE SONO DECADUTE LE CONVENZIONI DEL
25.07.1873 E DEL 17.08.1880
CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE
SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON
ALLEGATO PROTOCOLLO
Firmata a Bucarest il 14.01.1977
Entrata in vigore il 06.02.1979
ACCORDO SULLA RECIPROCA PROMOZIONE E GARANZIA DEGLI INVESTIMENTI DI
CAPITALI
Firmato a Bucarest il 14.01.1977
Entrato in vigore il 06.02.1979
ACCORDO PER LA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON
PROTOCOLLO
Firmato a Roma il 06.12.1990
Entrato in vigore il 14.03.1995
MEMORANDUM DI INTESA SULLA COOPERAZIONE PER LE PICCOLE E MEDIE
IMPRESEFirmato a Bucarest il 22.03.2001Entrato in vigore il 26.08.2002 FEDERAZIONE RUSSA
Accordi in vigore con la Federazione Russa:
ACCORDO SULLA PROMOZIONE E SULLA RECIPROCA PROTEZIONE DEGLI
INVESTIMENTI
Firmato a Roma il 09.04.1996
Entrato in vigore il 07.07.1997
ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE ACCORDO SONO DA
CONSIDERARSI DECADUTI L'ACCORDO DEL 30.11.1989 E IL MEMORANDUM DEL
27.01.1994
CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE
SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
Firmata a Roma il 09.04.1996
Entrata in vigore il 30.11.1998
LA CONVENZIONE DEL 26.02.1985 CESSERA' DI AVERE EFFETTO ALL'ATTO
DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE CONVENZIONE
MEMORANDUM DI INTESA SULLA COOPERAZIONE PER LE PICCOLE E MEDIE
IMPRESE
Firmato a Roma il 21.05.1998
Entrato in vigore il 21.05.1998
SAINT VINCENT AND GRENADINE
ACQUISTI IMMOBILIARI:
E' verificata la condizione di reciprocità.
COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':
E' verificata la condizione di reciprocità.
SAIPAN e GUAM
ACQUISTI IMMOBILIARI:
E' verificata la condizione di reciprocità.
COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':
E' verificata la condizione di reciprocità.
SAN MARINO
ACQUISTI IMMOBILIARI E COSTITUZIONI/PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
Sono riconosciuti ai cittadini ed al e persone giuridiche di San Marino i diritti concernenti gli
acquisti immobiliari ed il diritto societario, in virtù della particolare situazione di enclave in
territorio italiano di tale Stato e di una consolidata prassi amministrativa interna,
confermata dai provvedimenti interni che estendono ai cittadini della Repubblica di San
Marino l’ambito di applicazione del Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n.30.
Accordi in vigore con San Marino:
CONVENZIONE DI AMICIZIA E BUON VICINATO
Firmato a Roma il 31.03.1939
Entrato in vigore il 30.09.1939
SENEGAL
ACQUISTI IMMOBILIARI:
E' verificata la condizione di reciprocità.
COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':
E' verificata la condizione di reciprocità nel rispetto delle seguenti limitazioni:
1. nelle società di import/export il capitale detenuto dal cittadino straniero non può
superare il 49%;
2. non è consentita la creazione di società finalizzate all'esercizio di attività di "bar-
ristorante".
Accordi in vigore con il Senegal:
CONVENZIONE INTESA A EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI SUI REDDITI DELLE
IMPRESE DI NAVIGAZIONE AEREA
Firmata a Dakar il 29.12.1988
Entrata in vigore il 07.02.1995
CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE
SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI
Firmata a Roma il 20.07.1998
Entrata in vigore il 24.10.2001
SERBIA E MONTENEGRO
ACQUISTI IMMOBILIARI:
1. E' verificata la condizione di reciprocità, solo per l'acquisto di appartamenti od edifici
residenziali, da parte di una persona fisica che non svolga attività economiche in Italia;
2. è verificata la condizione di reciprocità, anche per l'acquisto di beni immobili necessari
al o svolgimento di un'attività economica, da parte di una persona fisica o giuridica che
svolga un'attività economica in Italia.
COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':
E' verificata la condizione di reciprocità.
Vigono con la Jugoslavia i seguenti Accordi:
CONVENZIONE PER LA RECIPROCA ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE
E AMMINISTRATIVA
Firmata a Roma il 03.12.1960
Entrata in vigore il 19.01.1967
VEDI SCAMBIO DI NOTE DEL 07.05.1962
CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI SUL REDDITO E SUL
PATRIMONIO, CON PROTOCOLLO
Firmata a Belgrado il 24.02.1982
Entrata in vigore il 03.07.1985
LA PRESENTE CONVENZIONE HA CESSATO DI AVERE EFFETTO IL 08.06.2000
(DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA CONVENZIONE DEL 20.12.1996) NEI
RAPPORTI CON LA MACEDONIA
SEYCHELLES
ACQUISTI IMMOBILIARI:
Non è verificata la condizione di reciprocità.
COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':
E' verificata la condizione di reciprocità purchè la società stessa non abbia interessi o
proprietà immobiliari.
SIERRA LEONE
ACQUISTI IMMOBILIARI:
Non è verificata la condizione di reciprocità
COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':
E' verificata la condizione di reciprocità
E’ verificata la condizione di reciprocità per l’assunzione delle cariche sociali
SINGAPORE
ACQUISTI IMMOBILIARI:
1. Non è verificata la condizione di reciprocità per l'acquisto di beni fondiari;
2. è verificata la condizione di reciprocità, senza limitazioni, per l'acquisto di edifici, o parte
di edifici, da destinare ad uso industriale, commerciale o da adibire ad uffici.
3. è verificata la condizione di reciprocità per l'acquisto di appartamenti in condominio, ad
uso residenziale.
Le stesse limitazioni valgono anche per le donazioni e per le successioni.
COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':
1. E' verificata la condizione di reciprocità;
2. per quanto concerne le cariche sociali è richiesto che almeno un membro del Consiglio
d'Amministrazione abbia residenza stabile in Italia.
Accordi in vigore con Singapore:
CONVENZIONE ITALO-BRITANNICA PER L'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA
CIVILE E COMMERCIALE
Firmata a Londra il 17.12.1930
Entrata in vigore il 07.06.1932
RIMESSO IN VIGORE CON NOTA BRITANNICA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 44 DEL
TRATTATO DI PACE, IL 13.03.1948 (GU N. 217 DEL 17.09.1948)
CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI FISCALI IN MATERIA DI
IMPOSTE SUL REDDITO
Firmata a Singapore il 29.01.1977
Entrata in vigore il 12.01.1979
SIRIA
Accordi in vigore con la Siria:
ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON
PROTOCOLLO
Firmato a Roma il 20.02.2002
Entrato in vigore il 13.11.2003
CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI SUI REDDITI DERIVANTI
DALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA E AEREA
Firmata a Damasco il 20.12.1973
Entrata in vigore il 22.07.1976
SLOVACCHIA
A seguito dell'adesione della Slovacchia all'Unione Europea, a partire dal 1° maggio 2004
non si rende più necessario l'accertamento del e condizioni di reciprocità ex articolo 16
delle Preleggi, applicandosi viceversa i principi e le norme dell'ordinamento comunitario e
la normativa nazionale attuativa del diritto comunitario.
Accordi in vigore con la Slovacchia:
CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE
SUL REDDITO E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO
Firmata a PRAGA 05.05.1981
Entrata in vigore il 26.06.1984
LA PRESENTE CONVENZIONE HA ABROGATO QUELLA DEL 28.08.1973
ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI
Firmato a Bratislava il 30.07.1998 Entrato in vigore il 22.11.2000PER LA CLAUSOLA DI DURATA FARE RIFERIMENTO AL TESTO INGLESE, CHE PREVALE IN CASO DI DIVERGENZECONVENZIONE RELATIVA ALL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E PENALE Firmata a PRAGA 06.12.1985 Entrata in vigore il 01.11.1990 SLOVENIA
A seguito dell'adesione della Slovenia all'Unione Europea, a partire dal 1° maggio 2004
non si rende più necessario l'accertamento del e condizioni di reciprocità ex articolo 16
delle Preleggi, applicandosi viceversa i principi e le norme dell'ordinamento comunitario e
la normativa nazionale attuativa del diritto comunitario.
Accordi in vigore con la Slovenia:
ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON
PROTOCOLLO
Firmato a ROMA 08.03.2000
Entrato in vigore il 11.08.2003
SOMALIA
ACQUISTI IMMOBILIARI:
E' verificata la condizione di reciprocità.
COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':
E' verificata la condizione di reciprocità.
SRI LANKA
Accordi in vigore con lo Sri Lanka:
CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE
SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
Firmata a Colombo il 28.03.1984
Entrata in vigore il 09.05.1991
ACCORDO RELATIVO ALLA RECIPROCA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI
INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO
Firmato a Colombo il 25.03.1987
Entrato in vigore il 20.03.1990
LE DISPOSIZIONI DELL'ART. 10 SI APPLICHERANNO A TUTTI GLI INVESTIMENTI
EFFETTUATI DOPO IL 07.09.1978
ST. KITTS and NEVIS
ACQUISTI IMMOBILIARI:
E' verificata la condizione di reciprocità.
COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':
E' verificata la condizione di reciprocità.
STATI UNITI d'AMERICA
ACQUISTI IMMOBILIARI:
E' verificata la condizione di reciprocità.
COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':
E' verificata la condizione di reciprocità.
Accordi in vigore con gli Stati Uniti d'America:CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO E SCAMBIO DI LETTERE Firmata a Roma il 17.04.1984Entrata in vigore il 30.12.1985SONO PREVISTE DECORRENZE DIFFERENZIATE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DI TALUNE NORME (ART. 28 PAR 2). PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI DEL 17.04.1984Firmato a Roma il 17.04.1984Entrato in vigore il 30.12.1985SCAMBIO DI NOTE INTERPRETATIVO DELLA CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI DEL 17.04.1984 Firmato a Washington il 30.12.1985Entrato in vigore il 30.12.1985TRATTATO DI AMICIZIA, COMMERCIO E NAVIGAZIONE, CON PROTOCOLLIFirmato a Roma il 02.02.1948Entrato in vigore il 26.07.1949ACCORDO INTEGRATIVO DEL TRATTATO DI AMICIZIA, COMMERCIO E NAVIGAZIONE Firmato a Washington il 26.09.1951Entrato in vigore il 02.03.1961 SUD AFRICA
Accordi in vigore con il Sud Africa:
CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE
SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO
AGGIUNTIVO
Firmata a Roma il 16.11.1995
Entrata in vigore il 02.03.1999
ACCORDO IN MATERIA DI PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI
Firmato a Roma il 09.06.1997
Entrato in vigore il 18.03.1999
SUDAN
Accordi in vigore con il Sudan:
ACCORDO IN MATERIA DI PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI
Firmato a Khartum il 19.10.1968
Entrato in vigore il 28.10.1974
CONFEDERAZIONE SVIZZERA
ACQUISTI IMMOBILIARI:
1)è verificata la condizione di reciprocità per le persone fisiche non residente limitatamente
al 'acquisto di:
a) abitazioni secondarie, di vacanza ed unità d'abitazione in appart-hotel, con superficie
abitabile netta non superiore ai 200 mq;
b) fondi, di pertinenza di abitazioni secondarie e di vacanza (singole unità immobiliari: vil e, fabbricati.) la cui superficie non ecceda i 1.000 mq;c) immobili ad uso esclusivamente commerciale;2) è verificata la condizione di reciprocità ampia e libera per gli eredi legittimi negli acquisti mortis causa e per i parenti dell’alienante in linea ascendente e discendente (nonni, genitori e figli) e per il suo coniuge;3) è verificata la condizione di reciprocità, limitatamente al e tipologie descritte al punto 1) per gli acquisti a titolo di permuta;4) è verificata la condizione di reciprocità per le persone giuridiche straniere limitatamente agli immobili da adibire a sede o stabilimento dell'impresa (principale o secondaria) od a fini produttivi esclusivamente attinenti all'attività economica svolta;5) non è, comunque, verificata la condizione di reciprocità per i non residenti nei seguenti casi:a) se l'acquisto del 'immobile è finalizzato ad un investimento di capitali, eccezion fatta per gli immobili ad uso commerciale;b) se si contravviene al 'obbligo di mantenere la destinazione d'uso del bene immobile, scopo per cui l'acquisto fu precedentemente effettuato.
COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':1)SOCIETA' DI CAPITALI:a)S.P.A.
1) è verificata la condizione di reciprocità;2) è verificata la condizione di reciprocità per l'assunzione del a carica di Consigliere del C.d.A., salvo il caso di società il cui scopo consista nella partecipazione ad altre imprese (Holding), mentre non è verificata la condizione di reciprocità per l'assunzione della carica di Amministratore unico;b)S.R.L.: è verificata la condizione di reciprocità e non vi sono limitazioni per l'assunzione delle cariche sociali, purché uno degli amministratori sia domiciliato in Italia;2)SOCIETA' DI PERSONE:a) Società semplice: è verificata la condizione di reciprocità;b) società in nome col ettivo: è verificata la condizione di reciprocità a condizione che almeno uno dei soci risieda in Italia ed abbia, individualmente o congiuntamente agli altri soci residenti, la rappresentanza del a società;c) società in accomandita semplice: è verificata la condizione di reciprocità a condizione che almeno uno dei soci accomandatari risieda in Italia ed abbia, individualmente o congiuntamente agli altri soci accomandatari residenti, la rappresentanza del a societàAccordi in vigore con la Svizzera:CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PER REGOLARE ALCUNE QUESTIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVOFirmata a Roma il 09.03.1976Entrata in vigore il 27.03.1979LA PRESENTE CONVENZIONE HA FATTO DECADERE LO SCAMBIO DI NOTE DEL 27.11/18.12.1973 SULL'ESENZIONE FISCALE DEGLI INSEGNANTI.
VEDI PROTOCOLLO DEL 28.04.1978 ACCORDO CONCERNENTE IL RISARCIMENTO DEI DANNI IN CASO DI INCIDENTI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE CON SCAMBIO DI NOTEFirmato a Roma il 16.08.1978Entrato in vigore il 15.12.1979ACCORDO TRA CEE E SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE E SVIZZERA DALL'ALTRA, SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, CON ALLEGATI, ATTO FINALE E DICHIARAZIONI Firmato a Lussemburgo il 21.06.1999Entrato in vigore l'01.06.2002 TANZANIA
Accordi in vigore con la Tanzania:
SCAMBIO DI NOTE PER LA CONFERMA DELLA VALIDITA' DELLA CONVENZIONE
ITALO-BRITANNICA DEL 17.12.1930 RELATIVO ALL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN
MATERIA CIVILE E COMMERCIALE
Firmato a Dar Es Salaam il 30.06.1964
Entrato in vigore il 30.06.1964
CONVENZIONE PER EVITARE DOPPIE IMPOSIZIONI E PREVENIRE LE EVASIONI
FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO
Firmata a Dar Es Salaam il 07.03.1973
Entrata in vigore il 06.05.1983
PROTOCOLLO CHE MODIFICA LA CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE
IMPOSIZIONI DEL 07.03.1973
Firmato a Roma il 31.01.1979
Entrato in vigore il 06.05.1983
ACCORDO PER LA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI
Firmato a Dar Es Salaam il 21.08.2001
Entrato in vigore il 25.04.2003
THAILANDIA
ACQUISTI IMMOBILIARI:
1. Non è verificata la condizione di reciprocità per la persona fisica;
2. è verificata la condizione di reciprocità per la persona giuridica straniera con una sede
in Italia limitatamente all'acquisto di appartamenti in condominio ed a condizione che la
proprietà del o straniero non superi il 40% del a superficie totale del condominio.
COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':
Non è verificata la condizione di reciprocità nei sotto indicati settori (si è preferito
conservare la suddivisione thailandese):
-Attività agricole: agricoltura, giardinaggio, silvicoltura, al evamento di bestiame, pesca;
-Attività commerciali: commercio interno di prodotti agricoli locali, commercio di beni
immobili, vendita di oggetti di antiquariato o di oggetti d'arte;
- Attività industriali ed artigianali: lavorazione di riso e legno, lavorazione e tessitura della
seta, produzione di farina di riso, zucchero, bevande con o senza alcool, ghiaccio (e
lavorazioni a freddo), prodotti farmaceutici, prodotti d'oro, argento, niello o bronzo,
produzione di legno intagliato o di derivati del legno, oggetti laccati, calce, cemento e
derivati, abbigliamento e calzature; - Attività terziarie: architettura, stampa, pubblicazione
di quotidiani, contabilità, pubblicità, mediazione od agenzia, aste, parrucchieri, estetisti,
agenzie turistiche, attività alberghiere ad eccezione del a gestione alberghiera, fotografia
(compreso lo sviluppo e la stampa), lavanderie, sartorie e confezione, trasporto via terra,
acqua o aria.
2) è verificata la condizione di reciprocità nei restanti settori
3) è verificata la condizione di reciprocità per quanto concerne le cariche sociali.
Accordi in vigore con la Thailandia:
CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PREVENIRE LE EVASIONI
FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO CON PROTOCOLLO
Firmato a Bangkok il 22.12.1977
Entrato in vigore il 31.05.1980
TOGO
ACQUISTI IMMOBILIARI:
Non è verificata la condizione di reciprocità.
COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':
E' verificata la condizione di reciprocità.
TRINIDAD E TOBAGO
Accordi in vigore con Trinidad e Tobago:
CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PREVENIRE LE EVASIONI
FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO
Firmato a Port of Spain il 26.03.1971
Entrato in vigore il 19.04.1974
TUNISIA
Accordi in vigore con la Tunisia:
CONVENZIONE RELATIVA ALL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE,
COMMERCIALE E PENALE, AL RICONOSCIMENTO E ALL'ESECUZIONE DELLE
SENTENZE E DELLE DECISIONI ARBITRALI E ALL'ESTRADIZIONE
Firmata a Roma il 15.11.1967
Entrata in vigore il 19.04.1972
CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE
SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO
AGGIUNTIVO
Firmata a Tunisi il 16.05.1979
Entrata in vigore il 17.09.1981
ACCORDO PER LA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE RECIPROCA DEGLI
INVESTIMENTI
Firmato a Roma il 17.10.1985
Entrato in vigore il 24.06.1989
PROTOCOLLO DI ALLE CONDIZIONIE MODALITA' DI CONCESSIONE DELLA LINEA
DI CREDITO PER IL PARTENARIATO TUNISINO-ITALIANO E LE PICCOLE E MEDIE
IMPRESE TUNISINE
Firmato a Tunisi il 05.04.2001
Entrato in vigore l'11.04.2002
TURCHIA
Accordi in vigore con la Turchia:
ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI
Firmato ad Ankara il 22.03.1995
Entrato in vigore il 03.03.2004
CONVENZIONE CONCERNENTE LA PROTEZIONE GIUDIZIARIA, L'ASSISTENZA
RECIPROCA DELLE AUTORITA' GIUDIZIARIE IN MATERIA CIVILE E PENALE E
L'ESECUZIONE DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE
Firmata a Roma il 10.08.1926
Entrata in vigore il 14.05.1931
ACCORDO PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL
REDDITO E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO
Firmato ad Ankara il 27.07.1990
Entrato in vigore l'01.12.1993IL PRESENTE ACCORDO, ALLA SUA ENTRATA IN VIGORE, SOSTITUISCE LA CONVENZIONE DEL 29.09.1981 UCRAINA
Accordi in vigore con l'Ucraina:
ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON
PROTOCOLLO
Firmato a Roma il 02.05.1995
Entrato in vigore il 12.09.1997
CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE
SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
Firmata a Kiev il 26.02.1997
Entrata in vigore il 25.02.2003
MEMORANDUM D'INTESA SULLA COOPERAZIONE IN MATERIA DI PICCOLE E
MEDIE IMPRESE
Firmato a Roma il 13.3.2003
Entrato in vigore il 31.5.2004
CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE
SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
Firmata a Kiev il 26.02.1997
Entrata in vigore il 25.02.2003
UGANDA
Accordi in vigore con l'Uganda:
ACCORDO IN MATERIA DI PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI,
CON PROTOCOLLO
Firmato a Roma il 12.12.1997
Entrato in vigore il 24.09.1999.
MEMORANDUM DI INTESA SULL'ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE MISTA SUGLI
INVESTIMENTI
Firmato a Roma il 12.12.1997
Entrato in vigore il 12.12.1997
UNGHERIA
A seguito dell'adesione dell'Ungheria al 'Unione Europea, a partire dal 1° maggio 2004 non
si rende più necessario l'accertamento delle condizioni di reciprocità ex articolo 16 delle
Preleggi, applicandosi viceversa i principi e le norme dell'ordinamento comunitario e la
normativa nazionale attuativa del diritto comunitario.
Accordi in vigore con l'Ungheria:
TRATTATO DI COMMERCIO E NAVIGAZIONE, CON N. 2 PROTOCOLLI
Firmato a ROMA 04.07.1928
Entrato in vigore il 01.06.1929
PARZIALMENTE ABROGATO IL 30.04.1950 DALL'ARTICOLO 5 DEL PROTOCOLLO
DEL 28.03.1950 SUL REGIME DOGANALE. PROROGATO CON DECISIONE CEE DEL
15.11.2001 FINO AL 30.04.2005.
CONVENZIONE INTESA A EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI
IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO Firmata a BUDAPEST 16.05.1977 Entrata in vigore il 01.12.1980 CONVENZIONE SULL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE Firmata a BUDAPEST 26.05.1977 Entrata in vigore il BUDAPEST 26.05.1977ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO ADDIZIONALE Firmato a ROMA 17.02.1987 Entrato in vigore il 23.02.1990 VEDI COMUNICATO DI RETTIFICA IN GU N. 83 DEL 09.04.1991 SCAMBIO DI LETTERE, COSTITUENTE UN ACCORDO, RELATIVO AL RIMBORSO DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO AI RISPETTIVI OPERATORI ECONOMICI Firmato a BUDAPEST 17.07.1996 - 18.07.1996 Entrato in vigore il 19.12.1996 URUGUAY
Accordi in vigore con l'Uruguay:
ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON
PROTOCOLLO
Firmato a Roma il 21.02.1990
Entrato in vigore il 02.03.1998
UZBEKISTAN
Accordi in vigore con l'Uzbekistan:
ACCORDO SULLA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON
PROTOCOLLO
Firmato a Tashkent il 17.09.1997
Entrato in vigore il 14.10.1999
VENEZUELA
ACQUISTI IMMOBILIARI:
E' verificata la condizione di reciprocità.
COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':
1. E' verificata la condizione di reciprocità;
2. le cariche sociali possono essere ricoperte da cittadini stranieri sempre che vi sia una
pur minima partecipazione straniera nel pacchetto azionario della società; il numero delle
cariche sociali riservate agli stranieri dovrà essere proporzionale al a percentuale di
partecipazione stessa;
Accordi in vigore con il Venezuela:
CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI SUI REDDITI DERIVANTI
DALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE AEREA
Firmata a Caracas il 03.03.1978
Entrata in vigore il 02.03.1982
CONVENZIONE PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE SUI REDDITI DERIVANTI
DALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA
Firmata a Caracas il 24.11.1987
Entrata in vigore il 03.01.1990
CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE L'ELUSIONE, L'EVASIONE E LA FRODE FISCALI, CON PROTOCOLLO Firmata a Roma il 05.06.1990 Entrata in vigore il 14.09.1993 VIETNAM
Accordi in vigore con il Vietnam:
ACCORDO PER LA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON
PROTOCOLLO
Firmato a Roma il 18.05.1990
Entrato in vigore il 06.05.1994
ACCORDO PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL
REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO
AGGIUNTIVO
Firmato ad Hanoi il 26.11.1996
Entrato in vigore il 22.02.1999
MEMORANDUM SULLA COOPERAZIONE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE TRA I
RISPETTIVI MINISTERI DELL'INDUSTRIA
Firmato ad Hanoi il 05.10.1999
Entrato in vigore il 05.10.1999
YEMEN
ACQUISTI IMMOBILIARI:
E' verificata la condizione di reciprocità purché il bene sia finalizzato ad uso abitativo.
COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':
E' verificata la condizione di reciprocità.
ZAMBIA
ACQUISTI IMMOBILIARI:
Non è verificata la condizione di reciprocità.
COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':
1. E' verificata la condizione di reciprocità;
2. è verificata la condizione di reciprocità per quanto concerne le cariche sociali a
condizione che almeno la metà degli Amministratori sia residente.
Accordi in vigore con lo Zambia:
CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PREVENIRE LE EVASIONI
FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
DI PARI DATA E PROTOCOLLO DI MODIFICA (LUSAKA 13.11.1980)
Firmata a Lusaka il 27.10.1972
Entrata in vigore il 30.03.1990

Source: http://www.michelinimauro.fr/parution/it/1296812258BUIO.pdf

Http://www.txtwriter.com/onscience/articles/terminator.html

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