CIRCOLARE N. 32/E Roma, 5 novembre 2013 OGGETTO: Aumento dell’aliquota IVA ordinaria dal 21 al 22 per cento - Articolo 40, comma 1-ter, decreto legge6 luglio 2011, n. 98, come modificato, da ultimo, dall’articolo 11, comma 1, lett. a) del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99
1. Aumento dell’aliquota IVA ordinaria 2. Criteri applicativi 3. Correzione degli errori 4. Settori particolari: Servizi di somministrazione di acqua, luce, gas, ecc. 1. Aumento dell’aliquota IVA ordinaria
L’articolo 40, comma 1-ter, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (da ultimo modificato dall’articolo
11, comma 1, lett. a), del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 99) ha stabilito l’aumento dell’aliquota ordinaria
dell’IVA dal 21 al 22 per cento, a decorrere dal 1° ottobre 20131.
Diversamente da quanto disposto in relazione al precedente aumento
dell’aliquota ordinaria dal 20 al 21 per cento, intervenuto il 17 settembre 20112, il
legislatore non ha modificato le norme specifiche del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
(di seguito “d.P.R. 633”) e, pertanto, occorre coordinare in via interpretativa la
nuova misura con le disposizioni del d.P.R. 633 che fanno riferimento alla aliquota
ordinaria e alla percentuale di scorporo da applicare al corrispettivo delle operazioni
effettuate dai commercianti al minuto e dagli esercenti le attività indicate
Le modifiche normative relative all’aumento dell’aliquota IVA, così come
quelle del 2011, non riguardano le due aliquote ridotte, stabilite dal secondo comma
dell’articolo 16 nella misura del 4 e del 10 per cento, che si applicano ai beni e ai
servizi elencati, rispettivamente, nella parte II e nella parte III della tabella A,
allegata al d.P.R. 633 (tra i quali, si ricorda, sono compresi beni e servizi di
particolare utilità sociale, ad esempio, prodotti alimentari di maggior consumo, quali
latte, pane, cereali, frutta, ortaggi, carne, medicinali, case di abitazione non di lusso,
1 Al riguardo si ricorda il complesso iter normativo che ha portato a tale modifica. Il citato comma 1-ter, infatti, è stato inserito nell’articolo 40 del d.l. n. 98 dalla legge di conversione 15 luglio 2011, n. 111; è stato modificato dall’articolo 1, comma 6, lett. a), del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sostituito dall’art. 18, comma 1, lett. a), D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, modificato dall’art. 21, comma 1, lett. a), D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 e sostituito dall’art. 1, comma 480, L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente il presente comma è stato così modificato dall’art. 11, comma 1, lett. a), D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 99 che ha differito al 1° ottobre la decorrenza dell’aumento, dapprima stabilita al 1° luglio 2013 dall’art. 1, comma 480, della legge n. 228 del 2012.
appalti per la realizzazione di abitazioni non di lusso e di opere di urbanizzazione,
prestazioni alberghiere, erogazioni di acqua e di energia elettrica per uso domestico).
2. Criteri applicativi
Ai fini della corretta applicazione della nuova aliquota, si fa rinvio, in linea
generale, ai chiarimenti forniti con la circolare 12 ottobre 2011, n. 45/E, in relazione
all’aumento dal 20 al 21 per cento dell’IVA ordinaria, che vengono integrati con le
precisazioni che seguono per tener conto delle modifiche normative intervenute nel
frattempo e di particolari esigenze operative rappresentate da alcune categorie
In particolare, si ricorda che la nuova aliquota del 22 per cento si applica
alle operazioni effettuate a partire dalla entrata in vigore di tale misura e che ai fini
della individuazione del momento di effettuazione rilevano, per quanto concerne le
cessioni di beni e le prestazioni di servizi, l’articolo 6 del d.P.R. 633,per quanto
concerne gli acquisti intracomunitari di beni, l’articolo 39 del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, per quanto concerne
le importazioni, l’articolo 201 del codice doganale comunitario3.
In relazione agli acquisti intracomunitari si ricorda che, ai sensi dell’articolo
39 del D.L. n. 331 del 1993, dal 1° gennaio 2013,4 il momento di effettuazione
coincide con l’inizio del trasporto o della spedizione dei beni a partire dallo Stato
membro di provenienza e non più con quello di consegna o di arrivo nel territorio
dello Stato di destinazione. Questo in conformità con l’articolo 68, secondo comma,
della Direttiva del Consiglio n. 2006/112/CE del 28 novembre 2006 (in seguito “la
Direttiva”), in base al quale l’acquisto intracomunitario si considera effettuato “nel
2 Ad opera dei commi da 2-bis a 2-quater, dell’art. 2 del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. 3 Regolamento del Consiglio n. 2913/92 del 12 ottobre 1992 4 Per effetto delle modifiche apportate dall’articolo 1, comma 326, lett. b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e riguarda ora sia le cessioni intracomunitarie sia gli acquisti intracomunitari di beni.
momento in cui è considerata effettuata la cessione di beni analoghi nel territorio
Inoltre, come chiarito con la circolare 3 maggio 2012, n. 12/E, se
anteriormente all’inizio del trasporto o della spedizione è stata emessa la fattura,
l’operazione intracomunitaria, limitatamente all’importo fatturato, si considera
effettuata alla data della fattura, mentre, a seguito della modifica dell’articolo 39,
diversamente da quanto stabilito in precedenza e da quanto previsto per le
operazioni interne, ai fini del momento impositivo non rileva il pagamento di
In riferimento all’IVA per cassa si precisa che l’aliquota IVA applicabile
resta comunque determinata sulla base del momento di effettuazione
dell’operazione, individuato secondo i criteri ordinari sopra richiamati. Il cosiddetto
“cash accounting”, introdotto dall’articolo 32-bis del decreto legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, prevede,
infatti, deroghe in relazione al momento della esigibilità dell’imposta e
dell’esercizio della detrazione ma non modifica i criteri di effettuazione delle
operazioni. Si ricorda che per coloro che optano per il regime dell’IVA per cassa, in
quanto hanno un volume di affari non superiore ai due milioni di euro, l’articolo 32-
bis dispone che l’IVA relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi
effettuate nei confronti di altri soggetti passivi IVA diventa esigibile al momento del
pagamento dei relativi corrispettivi, ovvero, al più tardi, decorso un anno
dall’effettuazione dell’ operazione. Allo stesso tempo, per gli stessi soggetti, il
diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti è sospeso fino al momento del
3. Correzione degli errori
Con il comunicato stampa n. 137 del 30 settembre u.s. sono state impartite
le prime istruzioni riguardanti l’entrata in vigore della nuova aliquota del 22 per
In tale sede è stato precisato, ribadendo quanto già affermato con la
circolare n. 45 del 2011, in occasione del precedente aumento dell’aliquota IVA dal
20 al 21 per cento del 2011, che, qualora nella fase di prima applicazione ragioni di
ordine tecnico impediscano di adeguare in modo rapido i software per la fatturazione
e i misuratori fiscali, gli operatori potranno regolarizzare le fatture eventualmente
emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto effettuando la variazione in
aumento (art. 26, primo comma, del DPR n. 633 del 1972). La regolarizzazione non
comporterà alcuna sanzione se la maggiore imposta collegata all’aumento
dell’aliquota verrà comunque versata entro i seguenti termini:
• per i contribuenti con periodo di liquidazione mensile entro la data di
versamento dell’acconto IVA (27 dicembre) in relazione alle fatture
emesse per i mesi di ottobre e novembre ed entro la data di
liquidazione annuale (16 marzo) per le fatture emesse nel mese di
• per i contribuenti con liquidazione trimestrale, entro i termini di
liquidazione annuale, per le fatture emesse nell’ultimo trimestre.
4. Settori particolari: Servizi di somministrazione di acqua, luce, gas, ecc.
Per quanto riguarda i servizi di somministrazione di acqua, luce, gas, ecc. -
documentati sulla base di una rilevazione presuntiva dei consumi, e successivamente
oggetto di conguaglio a credito degli utenti in funzione dei minori consumi effettivi
- la richiamata circolare n. 45 ha precisato che nelle ipotesi in cui il documento di
conguaglio si riferisca a più bollette emesse in periodi in cui vigevano aliquote IVA
ordinarie diverse, nelle note di accredito deve essere applicata l’aliquota IVA il più
possibile coerente con la precedente fatturazione oggetto di conguaglio e, in
particolare, deve essere applicata l’aliquota ordinaria addebitata per la maggior parte
del periodo interessato dal conguaglio (avendo riguardo, naturalmente, al momento
di emissione delle fatture cui si riferisce il conguaglio).
Gli operatori del settore hanno segnalato che i criteri di fatturazione dei
conguagli così come indicati nella circolare n. 45/E del 2011 comportano rilevanti
difficoltà operative e richiederebbero una modifica dei complessi sistemi di gestione
massiva delle forniture e di fatturazione dei servizi in argomento. E’ stato
rappresentato, al riguardo, che la data del consumo effettivo può discostarsi dalla
data di emissione della fattura, con la conseguenze che all’interno dello stesso
documento possono essere contenute quote di consumo a conguaglio e quote di
fatturato in acconto. A ciò viene aggiunto che i prodotti in argomento possono subire
periodiche variazioni tariffarie che devono essere ripartite in modo costante nel
periodo di competenza cui la lettura fa riferimento, sicché spesso accade di dover
ripartire i consumi sulla base di nuovi scaglioni tariffari di riferimento. In
particolare, attraverso il cosiddetto “conguaglio tariffario” si procede al rimborso dei
consumi effettivi originariamente fatturati ed al riaddebito degli stessi, ma sulla base
dei nuovi valori tariffari, utilizzando la prima fattura utile emessa.
Può accadere, altresì, che la rettifica dei consumi sulla base dei dati effettivi
afferisca a più fatture di conguaglio ovvero a periodi su cui sia già stato operato
La scrivente, tenuto conto della complessa operatività del sistema gestionale
delle utilities in argomento e delle difficoltà rappresentate dalle società di
erogazione, ritiene che, in alternativa ai criteri indicati nella circolare 45/E, nelle
note di accredito emesse per conguagliare i consumi effettivi sia possibile applicare
l’aliquota IVA ordinaria indicata nell’ultima fattura emessa per il periodo cui il
conguaglio si riferisce e nei limiti dell’imposta addebitata con tale aliquota nella
fattura stessa. Per la eventuale eccedenza di credito da restituire, si farà riferimento
alle fatture immediatamente antecedenti fino al completo recupero degli importi.
Resta fermo che l’aliquota IVA delle note di accredito deve essere quella
originariamente applicata, laddove la nota di variazione sia emessa per documentare
conguagli tariffari, dovuti alla rideterminazione dei prezzi.
Naturalmente, nel caso in cui il saldo risulti a debito del cliente, l’aliquota
IVA applicabile al saldo imponibile è quella vigente al momento di emissione della
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi
enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
CRITERI DI ESCLUSIONE TEMPORANEA ALLA DONAZIONE Agopuntura, se non eseguita in ambienti certificati (chiedere certificazione) Allergia a farmaci specialmente penicillina (dopo ultima esposizione) Antifebbre gialla ( batteri o virus vivi attenuati ) Antimorbillo , antiparotite , antirosolia Antispastici ( previa valutazione dello stato di salute ) Antitetanica ( vaccino e immunoglobuline )
Accutane - an oral prescription acne medication that inhibits oil production, and helps control severe acne. Some side effects may include hair loss, headaches, liver problems, extreme dryness of the skin and eyes. Glycolic acid and retinol products should not be used while taking accutane and for 6 months after you stop the medication. Acne - an inflammation caused by blockage of the oil